Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5560 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5560 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DE VINCENZI Cristiana, nata a Pisa 1’8.6.1971;
parte offesa nel procedimento nei confronti di ignoti
avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Latina
del 4.3.2011;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso
chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 4.3.2011, il G.I.P. del Tribunale di Latina,
accogliendo la richiesta del P.M., dispose l’archiviazione del procedimento
nei confronti di ignoti per il delitto di truffa, previa dichiarazione di
inammissibilità dell’opposizione presentata nell’interesse della p.o. De
Vincenti Cristiana.
Avverso tale provvedimento ricorre costei per cassazione tramite il
suo difensore, deducendo la violazione degli artt. 410, 409 cod. proc.
pen., per avere il G.I.P. dichiarato inammissibile l’opposizione della p.o.

Data Udienza: 16/01/2014

ritenendo che la stessa fosse “priva di indicazioni rilevanti sulla questione
prospettata”, senza considerare che l’opponente aveva invece sollecitato
l’escussione di persone informate sui fatti (presenti alla contrattazione
posta a base della truffa contrattuale), persone che ben potevano fornire
elementi di conoscenza sulla vicenda; ciò che avrebbe dovuto indurre il
G.I.P. a ritenere ammissibile l’opposizione e a disporre l’udienza

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
È noto il principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema
secondo cui l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei
rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell’articolo 409 cod. proc. pen., che fa
espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’articolo 127,
comma 5, cod. proc. pen., disposizione che sanziona con la nullità la
mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento
delle parti in camera di consiglio; ne deriva che il ricorso per cassazione è
consentito soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado
di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge con riguardo al loro
intervento in camera di consiglio (Cass., Sez. Un., n. 24 del 9.6.1995, Rv
201381).
Sulla scia di questo principio, questa Corte suprema ha avuto modo
di chiarire che, in presenza di opposizione della persona offesa, il giudice
per le indagini preliminari può disporre l’archiviazione con provvedimento
“de plano” solo se – ricorrendo l’infondatezza della notizia di reato l’opposizione risulti inammissibile per la mancata indicazione dell’oggetto
dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova o per il fatto
che i nuovi atti di indagine richiesti non hanno pertinenza e specificità ai
fini dell’accertamento penale (Cass., Sez. 2, 27/11/2012 n. 158 Rv.
254062; Sez. 6, 13/11/2012 n. 6579 Rv. 254869); peraltro, ai fini della
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione e della conseguente
possibilità per il G.I.P. di deliberare “de plano”, le investigazioni
suppletive devono risultare irrilevanti, non già sotto il profilo prognostico
del loro esito, bensì per il difetto di incidenza concreta sul tema della
decisione (c.d. pertinenza), in quanto appaiano finalizzate ad

2

camerale.

approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a
ritenere configurabile il reato denunciato (Cass., Sez. 1, 10/06/2010 n.
23687 Rv. 247428; Sez. 5, 06/05/2010 n. 21929 Rv. 247354; Sez. 2,
07/12/2010 n. 1304 Rv. 249371).
Orbene, nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento
impugnato – adottato de plano, senza contradditorio tra le parti – risulta

proposte dalla p.o. rispetto al

thema decidendum del procedimento,

avendo egli fatto piuttosto ricorso ad una motivazione di stile, che non fa
cenno neppure alle nuove investigazioni proposte dalla p.o. e non dà
conto delle ragioni della ritenuta inammissibilità.
Mancando quella valutazione che, sola, avrebbe potuto consentire la
pronuncia de plano, il decreto impugnato risulta affetto dalla nullità
prevista dall’articolo 127, comma 5, cod. proc. pen. per la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti
in camera di consiglio, espressamente richiamata dal comma 6
dell’articolo 409 cod. proc. pen.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio
degli atti al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Latina per
l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 16 gennaio 2014.

che il G.I.P. non ha verificato la non-pertinenza delle nuove investigazioni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA