Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 556 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 556 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FREZZATO ENRICO TOMMASO nato il 23/03/1984 a CAVARZERE

avverso la sentenza del 19/04/2016 del TRIBUNALE di ROVIGO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Rovigo, con la decisione in epigrafe indicata, ha
condannato Enrico Tommaso Frezzato alla pena di C 300,00 di ammenda,
relativamente al reato di cui all’art. 659, cod. pen. Commesso dall’Il

2. Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite il difensore, con
distinti motivi di ricorso: violazione di legge, non sussiste prova
dell’idoneità al disturbo della musica, il teste non ha detto che la musica
era troppo alta; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, in relazione alla dichiarazione del teste.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
e per genericità, articolato in fatto.
La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza
contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come « la società
cooperativa gruppo levante effettuava spettacoli musicali presso il
pubblico esercizio “La canaletta” e abusando degli strumenti musicali,
disturbava il riposo delle persone residenti nella zona, come riferito dalla
teste Fanton Fania».
Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico,
e si limita a ritenere non motivata la decisione; senza critiche specifiche,
di legittimità, alla decisione impugnata.
3. 1. Sul denunciato travisamento della prova testimoniale si
deve rilevare l’assenza di produzione del relativo verbale: « Il ricorso per
cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una
dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di
inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla
integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare
la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il
contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. 3, n. 19957 del

maggio 2012 al 5 giugno 2012.

21/09/2016 – dep. 27/04/2017, Saccomanno, Rv. 26980101). Inoltre
nella sentenza impugnata è riportata la deposizione della teste di PG,
Fania Fanton: «vi era anche il problema della musica piuttosto alta in
quanto si sentiva anche all’esterno e vi erano state delle segnalazioni da
parte dei residenti per disturbo».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017

spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

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