Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 556 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 556 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CUOMO Ciro, nato a Napoli 1’01/05/1933

avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto
del 17/01/2013;

letto il ricorso e la sentenza impugnata;
sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Tindari Baglione, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 18/10/2013

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gup del Tribunale di Grosseto,
pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a Ciro Cuomo, imputato dei
reati di cui agli artt. 624 bis e 582-585 cod. pen., la pena concordata dalle parti,
disponendo altresì la revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena concesso con precedente sentenza del 25/11/2010.
2. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico motivo d’impugnazione, il ricorrente eccepisce violazione degli
artt. 168 cod. pen. e 444 cpd. proc. pen. Deduce, al riguardo, che il giudicante,
pur esprimendo prognosi favorevole nei confronti dell’imputato, aveva disposto la
revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa; così
facendo, era però andato oltre il contenuto dell’accordo, in violazione delle
menzionate disposizioni di legge, non potendo la sentenza di patteggiamento
costituire presupposto per la revoca della sospensione condizionale.

2. La censura è manifestamente infondata. Ed invero, secondo indiscusso
insegnamento di questa Corte Suprema, nella sua più autorevole espressione a
Sezioni Unite,

la sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione

legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un’espressa previsione di
deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma
primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente
concessa (cfr. Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. il 23/05/2006, Rv. 233518;
conf. a S.U., 29 novembre 2005, n. 17782/06, Duduman, non massimata).
Siffatto orientamento è stato, poi, pienamente condiviso dalla
giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, n. 42411
del 19/10/2007, Rv. 237970 e id. Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep. il
21/01/2008, Rv. 238667).

3. Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 18/10/2013

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

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