Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5559 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5559 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
ANGOLI Giovanni Battista, nato ad Orzinuovi il 3.9.1949;
ANGOLI Margherita, nata ad Orzinuovi il 24.7.1946;
ANGOLI Angela, nata ad Orzinuovi il 28.3.1977;
quali persone offese nel procedimento nei confronti di PACCANI Luisa e
SPITTI Giuseppe
avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Brescia in
data 10.8.2012;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso
per l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 10.8.2012, il G.I.P. del Tribunale di Brescia,
accogliendo la richiesta del P.M., dispose l’archiviazione del procedimento
nei confronti di Paccani Luisa e Spitti Giuseppe (indagati per il delitto di
usura), previa dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione presentata
nell’interesse delle pp.00.

Data Udienza: 16/01/2014

Avverso tale provvedimento ricorrono costoro tramite il loro difensore
deducendo:
1) la violazione degli artt. 410, 409, 127 e 178 cod. proc. pen., per
avere il G.I.P. dichiarato inammissibile l’opposizione di esse pp.00. sulla
base della ritenuta ininfluenza delle indagini suppletive indicate ai fini di
definizione della vicenda, così anticipando la valutazione di merito della
fondatezza della notizia di reato che – a dire dei ricorrenti – egli avrebbe

2) la violazione degli artt. 410, 409, 127 e 178 cod. proc. pen., per
avere il G.I.P. dichiarato inammissibile l’opposizione delle pp.00. senza
considerare che, nei fatti denunciati da essi opponenti, ricorrevano gli
estremi del delitto di estorsione, per il quale il P.M. non aveva disposto
l’iscrizione degli indagati nell’apposito registro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
È noto il principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte suprema
secondo cui l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei
rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell’articolo 409 cod. proc. pen., che fa
espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’articolo 127,
comma 5, cod. proc. pen., disposizione che sanziona con la nullità la
mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento
delle parti in camera di consiglio; ne deriva che il ricorso per cassazione è
consentito soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado
di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge con riguardo al loro
intervento in camera di consiglio (Cass., Sez. Un., n. 24 del 9.6.1995, Rv
201381).
Sulla scia di questo principio, questa Corte suprema ha avuto modo
di chiarire che, in presenza di opposizione della persona offesa, il giudice
per le indagini preliminari può disporre l’archiviazione con provvedimento
“de plano” solo se, ricorrendo l’infondatezza della notizia di reato,
l’opposizione risulti inammissibile per la mancata indicazione dell’oggetto
dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova o per il fatto
che i nuovi atti di indagine richiesti non hanno pertinenza e specificità ai
fini dell’accertamento penale (Cass., Sez. 2, 27/11/2012 n. 158 Rv.

2

potuto compiere solo all’esito dell’udienza camerale ;

254062; Sez. 6, 13/11/2012 n. 6579 Rv. 254869); peraltro, ai fini della
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione e della conseguente
possibilità per il G.I.P. di deliberare “de plano”, le investigazioni
suppletive devono risultare irrilevanti, non già sotto il profilo prognostico
del loro esito, bensì per il difetto di incidenza concreta sul tema della
decisione (c.d. pertinenza), in quanto appaiano finalizzate ad
approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a

23687 Rv. 247428; Sez. 5, 06/05/2010 n. 21929 Rv. 247354; Sez. 2,
07/12/2010 n. 1304 Rv. 249371).
Orbene, nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento
impugnato – adottato de plano, senza contradditorio tra le parti – risulta
che il G.I.P. abbia verificato la non-pertinenza di ciascuna delle nuove
investigazioni proposte dalle pp.00. rispetto al

thema decidendum del

procedimento, avendo egli piuttosto fatto ricorso ad una motivazione di
stile, che non dà conto delle ragioni della ritenuta inammissibilità.
Mancando quella valutazione che, sola, avrebbe potuto consentire la
pronuncia de plano, il decreto impugnato risulta affetto dalla nullità
prevista dall’articolo 127, comma 5, cod. proc. pen. per la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti
in camera di consiglio, espressamente richiamata dal comma 6
dell’articolo 409 cod. proc. pen.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio
degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
Ogni altra censura rimane assorbita.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia per
l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 16 gennaio 2014.

ritenere configurabile il reato denunciato (Cass., Sez. 1, 10/06/2010 n.

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