Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5558 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5558 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 16/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse della persona offesa SELLITTO
Massimo, n. a Pagani (SA) il 17.11.1972, rappresentato e assistito
dall’avv. Francesco Lanocita avverso il decreto n. 2892/2012 emesso
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno in
data 16.04.2012 nell’ambito del procedimento a carico di Gagliardi
Massimo indagato per il reato di cui agli artt. 56, 640 cod. pen.;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. presentata in data
18.12.2013 dall’avv. Goffredo Glaviano difensore di Gagliardi
Massimo;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
viste le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Francesco
Mauro Iacoviello che ha chiesto il rigetto del ricorso.

1

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto ex art. 410, comma 2 cod. proc. pen., il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, previa
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla
persona offesa Sellitto Massimo, disponeva

de plano

l’archiviazione del procedimento a carico di Gagliardi Massimo,

indagato per il delitto di cui agli artt. 56, 640 cod. pen..
2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di Gagliardi Massimo,
veniva proposto ricorso per cassazione denunciando:
– abnormità del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Salerno per violazione del disposto di cui agli
artt. 409, 410 cod. proc. pen. (primo motivo);
– nullità del decreto per mancanza o manifesta illogicità della
motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen..
Nel provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Salerno aveva ritenuto inammissibile
l’opposizione pur contenendo la stessa richiesta di accertamenti
(escussione di tale Orlando Stefano) ritenuti del tutto superflui ed
indifferenti ai fini della decisione in considerazione della tardività
della querela, sporta solo in data 19.05.2011 e pur avendo il
querelante contezza dei fatti di reato quantomeno dal 22.10.2010,
come si evinceva dallo stesso contenuto della querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
4. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte a cui
il Collegio intende uniformarsi, in presenza di opposizione della
persona offesa, il giudice per le indagini preliminari può disporre
l’archiviazione

con

provvedimento

“de

plano”

ricorrendo

l’infondatezza della notizia di reato e l’inammissibilità
dell’opposizione dovuta o alla mancata indicazione dell’oggetto
dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova o al
fatto che i nuovi atti di indagine richiesti non abbiano pertinenza e
specificità ai fini dell’accertamento penale (Cass., Sez. 2, n. 158 del
27/11/2012-dep. 04/01/2013, p.o. in proc. Scandurra, rv. 254062;

2

nello stesso senso, Cass. n. 11524 del 08.02.2007-dep. 16.03.2007;
Cass. n. 16505 del 21.04.2006-dep. 15.05.2006; Cass. n. 47980 del
01.10.2004-dep. 10.12.2004; Cass. n. 23624 del 01.04.2004-dep.
20.05.2004; Cass. n. 10682 del 05.02.2003-dep. 07.03.2003; Cass.
Sez. un. n. 2 del 14.02.1996-dep. 15.03.1996).
Altra e completamente diversa è l’ipotesi in cui venga ritenuta la
superfluità delle ulteriori indagini, situazione di per sè inidonea a

negare il contraddittorio mediante fissazione dell’udienza camerale
(cfr., Cass., Sez. 3, n. 9184 del 14.01.2009-dep. 02.03.2009).
Ne consegue che il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della
parte offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli
aspetti strettamente formali, come la tempestività e la ritualità
dell’opposizione, la pertinenza e specificità degli atti di indagine
richiesti, con riferimento sia al tema, sia alla fonte di prova, restando
– invece – preclusa una valutazione prognostica della loro rilevanza ai
fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in
sede di udienza camerale (cfr., ancora, Cass., Sez. 4, n. 34676 del
22.06.2010-dep. 24.09.2010).
5. Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari, nel
provvedere de plano, ha espressamente e motivatamente escluso la
specificità e la pertinenza dei nuovi atti di indagine sollecitati dal
Sellitto, a ragione di un’evidente e non contestabile tardività di
querela:

incombenti

di

pretesa

investigazione

suppletiva,

correttamente ritenuti privi dei requisiti di ammissibilità e rilevanza
richiesti dalla norma.
I rilievi del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Salerno sono, pertanto, in punto di diritto assolutamente corretti ed
idonei a costituire una motivazione del tutto immune da vizi logicogiuridici e non scalfita dalle infondate censure mosse dal ricorrente.
6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc.
pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, la condanna
al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa
delle ammende

PQM

3

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio del 16.1.2014

Il Presidente

Dott. Andrea Pellegrino

Dott. Do

nico Gro
e

Il Consigliere estensore

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