Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5557 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5557 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI FULVIO Tiziano, nato a Locarno 1’1.8.1966;
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di L’Aquila del 20.12.2012;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha
concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’1.12.2009, il Tribunale di Chieti dichiarò Di Fulvio
Tiziano responsabile dei reati di violenza privata, appropriazione indebita
e falso ideologico in atto pubblico e – unificati gli stessi sotto il vincolo
della continuazione – lo condannò alla pena di anni 1 mesi 9 di reclusione
ed € 1000,00 di multa.
Nei confronti di tale pronuncia propose gravame l’imputato, ma la
Corte di Appello di L’Aquila, con ordinanza del 20.12.2012, dichiarò
l’impugnazione inammissibile per genericità dei motivi.
Avverso tale provvedimento ricorre il difensore dell’imputato,
deducendo la violazione degli artt. 125, 127 e 581 lett. c) cod. proc.

Data Udienza: 16/01/2014

pen., nonché la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza
impugnata, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che i
motivi di appello fossero generici; a dire del ricorrente, la Corte di Appello
non avrebbe inteso che l’impugnazione, attraverso il richiamo delle
circostanze che la persona offesa dal reato di appropriazione indebita non
aveva mai richiesto la restituzione dell’autovettura e aveva – anzi –

della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato la
responsabilità dell’imputato; cosicché i motivi di appello, piuttosto che
generici, erano in realtà stringati e incisivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Com’è noto, in tema di impugnazione, i motivi di appello devono
essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in
cassazione e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono
indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le
censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed
evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie.
La genericità dei motivi comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ai
sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591,
comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Cass., Sez. 6, 18/12/2012 n. 1770 Rv.
254204; Sez. 1, 22/03/2013 n. 32993 Rv. 256996).
Orbene, la Corte di Appello di L’Aquila, dopo aver richiamato
correttamente tale principio, ne ha fatto tuttavia erronea applicazione,
ritenendo che le censure mosse, dal difensore dell’imputato, nell’atto di
appello fossero generiche e non in grado di insidiare la motivazione della
sentenza di primo grado.
E invece, dovendosi l’imputato giudicare per il delitto di
appropriazione indebita dell’autovettura consegnatagli per la vendita da
Graziani Roberto, assumevano rilevanza, quantomeno in ordine alla
sussistenza dell’elemento psicologico del reato, le circostanze – per
quanto dedotte in modo stringato con i motivi di appello – che
l’autovettura non gli fosse stata mai richiesta indietro dal Graziani e che
intento mai mutato di quest’ultimo fosse quello di vendere comunque

2

manifestato l’intenzione di venderla, puntava ad aggredire la motivazione

l’automobile.
Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, poco importava che i suddetti
elementi di fatto (allegati dall’appellante) inficiassero o meno ovviamente in quanto provati – la sentenza di primo grado; rilevava
piuttosto che tali elementi fattuali fossero potenzialmente in grado di
inficiare il ragionamento del primo giudice, per afferire agli elementi

Era, dunque, necessaria una verifica della fondatezza dei motivi di
gravame, da compiersi nell’ambito del giudizio di appello, non potendo
tale verifica essere anticipata in sede di controllo della ammissibilità
dell’impugnazione. Invero, la manifesta infondatezza dei motivi di appello
– a differenza di quanto vale per i motivi di ricorso per cassazione – non
determina l’inammissibilità del mezzo di gravame.
Il ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, va annullata senza
rinvio l’ordinanza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di L’Aquila per il giudizio.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli
atti alla Corte di Appello di L’Aquila per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 16 gennaio 2014.

costitutivi del reato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA