Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5555 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5555 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
SODANI ANDREA nato il 16/02/1962, avverso l’ordinanza del
30/05/2013 del Tribunale del Riesame di Frosinone;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott.ssa Elisabetta Cesqui
che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 30/05/2013, il Tribunale del Riesame di
Frosinone, confermava l’ordinanza con la quale, in data 15/05/2013, il
giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva
convalidato il decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza
dal Pubblico Ministero in data 13/05/2013, di due autocarri e di alcune
ganasce di proprietà della s.r.l. Sodani Tour, nel procedimento penale a
carico di SODANI Andrea indagato per il reato di estorsione perché,
nella qualità di legale rappresentante della suddetta società, affidataria

Data Udienza: 09/01/2014

del servizio rimozione veicoli nell’area di pertinenza dell’Ospedale Civile
di Frosinone, mediante violenza o minaccia aveva preteso la consegna
della somma di C 94,38 da persone proprietarie di veicoli colti in sosta
irregolare nella predetta area, pur in assenza di un verbale di
contravvenzione regolarmente elevato da agenti di polizia

2. Avverso la suddetta ordinanza, il Sodani, a mezzo dei propri
difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la
DELL’ART.

629

VIOLAZIONE

COD. PEN.

Il ricorrente, ha premesso, in punto di fatto, che la società da lui
amministrata si era resa aggiudicataria in regime di appalto del “servizio
di rimozione degli autoveicoli in sosta non regolamentare – nel Centro
Polifunzionale della USL di Frosinone, Via A. Fabi, con relativo plesso
ospedaliero (contratto stipulato il 18.02.2013 sulla scorta di delibera
n.75 di aggiudicazione di gara in data 18.01.2013), ed aveva iniziato il
servizio in data 1°.04.2013.
Nell’ambito di tale servizio, egli si era limitato, quindi, ad
adempiere al suddetto contratto facendo affidamento sulla presunzione
di legittimità degli atti amministrativi presupposti.
Infatti, i dipendenti della società avevano sempre rimosso i veicoli
su esplicita indicazione del funzionario ASL delegato all’individuazione
(giusta art.7 regolamento di viabilità interna del Centro), effettuando
previamente fotografie per documentare la posizione delle auto rimosse
e/o bloccate con ganasce rilasciando sempre ricevute o fatture delle
somme incassate.
Osservava che il menzionato regolamento non prevedeva il previo
intervento di agenti di polizia della strada per accertare e contestare le
violazioni consumate, compito che era stato affidato al personale
delegato dalla ASL; che le volte che il blocco delle vetture era stato
eseguito in loco previo pagamento del compenso di rimozione, ciò era
avvenuto su richiesta dell’interessato e per evitare all’utente di andare a
ritirare l’auto nel deposito della concessionaria,

ed analogamente si

provvedeva alla liberazione dei veicoli anche in caso di omesso

2

amministrativa, così procurandosi un ingiusto profitto.

immediato pagamento, emettendo comunque fattura senza attestazione
di pagamento; che detta prassi è utilizzata in moltissime altre aziende
sanitarie del paese all’interno delle aree nelle quali gli organi di polizia
erano legittimati a non intervenire, mentre il richiamo alla vigenza del
C.d.S., in presenza di un motivato rifiuto della Polizia Municipale,

di servizio; infine che l’applicazione delle ganasce veniva effettuata
direttamente dai dipendenti della Sodani Tour s.r.l. soltanto per evitare
che l’operazione dovesse essere compiuta dal dipendente ASL, vestito in
modo non adeguato a quelle operazioni manuali.
Alla stregua dei suddetti fatti, il ricorrente sostiene l’insussistenza
del reato di estorsione sia perché la sua condotta non aveva alcun
connotato estorsivo sia perché, in ogni caso, doveva ritenersi carente
l’elemento psicologico.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
I fatti sono pacifici e sono quelli indicati nel precedente paragrafo,
come risulta peraltro dalla stessa ordinanza impugnata.
Sotto il profilo oggettivo, non vi è alcun dubbio che, come ha
ineccepibilmente, stabilito il Tribunale l’applicazione delle

«sanzioni

accessorie presuppone un accertamento amministrativo dell’infrazione
che non può essere eseguita da organi non dotati di poteri di polizia, il
cui intervento avrebbe dovuto essere previamente richiesto dall’Ente
proprietario e che, nei limiti delle disponibilità del servizio, non può
comunque essere rifiutato né dalla Polizia Municipale, trattandosi di
interesse locale, né da alcuna altra forza di Polizia dotata di analoghi
poteri»: la suddetta conclusione è stata ampiamente argomentata in
punto di fatto (all’area in questione di applicano le norme sul CDS in
quanto area privata assoggettata ad uso pubblico) e di diritto
(combinato disposto degli artt. 159 – 215 CDS e 395 reg. di es.) dal
tribunale, sicchè, anche in assenza di una qualsivoglia contestazione da
parte dello stesso ricorrente, ad essa è sufficiente rinviare.

3

dovrebbe intendersi come limitato alla disciplina della viabilità interna e

A ben vedere, quindi, il ricorso del ricorrente ruota
sostanzialmente in ordine alla dedotta mancanza dell’elemento
soggettivo.
Sul punto, va, però, dato atto che il tribunale, a fronte delle
numerose denunce presentate, ha motivato correttamente sulle ragioni

fumus delicti sia in ordine all’elemento oggettivo che soggettivo.
Va, a questo punto, rammentato che il ricorso per cassazione
avverso le ordinanze cautelari reali emesse ex art. 322 bis e 324 cod.
proc. pen. può essere proposto, a norma dell’art. 325/1 cod. proc. pen.,
solo per violazioni di legge: di conseguenza, poiché, da una parte, la
censura vede sostanzialmente su un preteso vizio di motivazione
sull’elemento psicologico del reato, e, dall’altro, non sono ravvisabili
violazioni di legge in ordine alla configurabilità del contestato reato, il
ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
(

Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

per le quali, allo stato, in fatto ed in diritto, deve ritenersi sussistente il

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