Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5554 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5554 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
ZITTI ANTONIO nato il 15/02/1960, avverso l’ordinanza del 30/07/2013
del Tribunale del Riesame di Perugia;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott.ssa Elisabetta Cesqui
che ha concluso per il rigetto;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 30/07/2013, il Tribunale del Riesame di
Perugia, pronunciandosi sull’istanza di riesame proposto, fra gli altri,
dall’arch. ZITTI Antonio avverso l’ordinanza con la quale, in data
16/07/2013, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni
aveva applicato, nei confronti del suddetto Zitti, la misura della custodia
cautelare in carcere, così decideva:

Data Udienza: 09/01/2014

a) confermava l’ordinanza limitatamente alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari per i reati di cui agli artt.
353 e 640/2;
b) disponeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo dei propri
difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la
DEGLI ARTT.

353

E

640

COD. PEN., E

274

VIOLAZIONE

LETT. C) COD. PROC. PEN.

3. L’indagato, sia a mezzo dei suoi difensori che in proprio, con atti
depositati rispettivamente il 24/12/2013 e 07/01/2014, ha dichiarato di
rinunciare al diverso ricorso n° 43576/2013 (deciso da questa Corte con
sentenza di inammissibilità per rinuncia nella stessa odierna udienza) in
quanto, nelle more, era stata revocata la misura cautelare.
Il presente ricorso, pertanto, anche d’ufficio, a norma dell’art.
591/1 lett. a) cod. proc. pen. va dichiarato inammissibile per
sopravvenuta carenza di interesse con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle sole spese processuali e non anche di una
somma a favore della Cassa delle Ammende, essendo la causa di
inammissibilità sopravvenuta al deposito del ricorso.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 09/01/2014
IL PRE ENTE
(Dott. Anto

Es osito)

quella degli arresti domiciliari.

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