Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5552 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5552 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalla persona offesa Rovatti Beatrice, nata a Parma il
12.1.1968, nei confronti di:
Chiesa Antonio, nato a Saint Valery Sur Somme (Francia),
avverso il decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Parma
in data 10.4.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso
chiedendo che il decreto penale sia annullato.

Data Udienza: 18/12/2013

Ritenuto in fatto

Con decreto penale in data 10.4.2013 il G.I.P. del Tribunale di Parma
condannò Chiesa Antonio alla pena di € 2.500,00 di multa, frazionate in 10 rate
mensili, per il reato di cui all’art. 641 cod. pen.
Ricorre la persona offesa, con ricorso sottoscritto anche dal difensore
patrocinante in cassazione, deducendo violazione di legge in quanto nella querela

si era espressamente opposta all’emissione di decreto penale di condanna.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
La persona offesa è legittimata a ricorrere per cassazione per violazione di
legge contro il decreto penale emesso nonostante la sua rituale opposizione
manifestata nell’atto di querela a tale forma di definizione del procedimento.
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3415 del 18/12/2012 dep. 23/01/2013 Rv. 254773).
La sentenza richiamata aveva così motivato:
“deve rilevarsi che l’art. 459 c.p.p., consente la definizione con decreto penale
anche per i reati perseguibili a querela a condizione che questa sia stata
validamente presentata e che il querelante non abbia manifestato espressamente
opposizione a tale tipo di definizione. Al pubblico ministero è quindi inibito di
esercitare l’azione penale mediante richiesta di emissione di decreto penale
allorché, come nel caso in esame, si tratti di reati perseguibili a querela e il
querelante, che l’ha validamente proposta, ha manifestato espressa volontà che
il procedimento non venga definito con decreto penale di condanna. Si versa in
un’ ipotesi di nullità di ordine generale di cui all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b)
per inosservanza di disposizione concernente l’iniziativa del pubblico ministero
nell’esercizio dell’azione penale. La persona offesa, alla quale il legislatore
attribuisce espressamente la potestà di inibire la definizione del procedimento
penale con decreto penale di condanna nel caso in cui il reato sia perseguibile a
querela, è legittimata ad impugnare con ricorso per cassazione il provvedimento
emesso contra legem per denunciare la violazione di legge, in analogia di quanto
previsto dall’art. 428 c.p.p., comma 2 per le nullità ex art. 419 c.p.p., comma 2
e come desumibile dalla disposizione per la quale deve in ogni caso essergli data
comunicazione del decreto penale (art. 459 c.p.p., comma 4). In conformità a
quanto già stabilito da questa Corte (Cass. Sez. 2, 10.5.2011 n. 32539), il
decreto deve essere annullato senza rinvio e gli atti vanno restituiti alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Forlì per l’esercizio dell’azione penale nelle
forme consentite”.
2

Il Collegio condivide l’assunto.
Il decreto penale impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio
con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Parma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto penale impugnato e dispone trasmettersi gli atti al

Così deliberato in data 18.12.2013.
Il Consigliere estensore
Piercamillo Davi so

U o De Cr

nzo

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma per l’ulteriore corso.

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