Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5551 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5551 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalle persone offese:
Pozzi Sonia, nata a Piacenza il 25.4.1978;
Viviani Ernesto, nato a Livraga il 13.10.1967;
nei confronti di:
Terziu Ilir
avverso il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità dell’opposizione e di
archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Rimini il 19.4.2011.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Data Udienza: 18/12/2013

Ritenuto in fatto

Con provvedimento in data 19.4.2011 il G.I.P. del Tribunale di Rimini
dichiarò inammissibile l’opposizione delle persone offese e dispose l’archiviazione
del procedimento n. 969/11 R.G.N.R. a carico di Terziu Ilir per il reato di cui agli
artt. 640, 61 n. 11 cod. pen.
Ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore, le persone offese Pozzi
Sonia e Viviani Ernesto, deducendo violazione della legge processuale in

relazione alla violazione del principio del contraddittorio, pur in presenza di nuovi
temi di indagine.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’opposizione è stata ritenuta inammissibile in quanto le indagini richieste
non sono state ritenute inerenti alla notizia di reato, che è stata ritenuta
infondata in diritto e non in fatto.
La motivazione del G.I.P. sul punto appare sufficiente ed immune da
violazione di legge e manifesta illogicità, in quanto attiene alla sola pertinenza
degli atti d’indagine richiesti.
In tema di opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il
giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ai soli profili di
pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la
capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla
fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è
preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito
camerale. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35787 del 10/07/2012 dep. 18/09/2012
Rv. 253349).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere
condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuna al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

2

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Pr sid‘3

Piercamillo Davi o

Ugo De Crg,s ienzo

Così deliberato in data 18.12.2013.

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