Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5550 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5550 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
De Barre Cristian, nato a Latisana il 25.4.1973,
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna in data 3.6.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Ritenuto in fatto

Con sentenza 10.4.2006 il Tribunale di Modena dichiarò De Barre Cristian
responsabile dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 12 L. 197/1991 unificati
sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di anni 2 giorni 20 di
reclusione ed C 600,00 di multa.
L’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Bologna, con
ordinanza del 3.6.2013 dichiarò inammissibile l’appello.

Data Udienza: 18/12/2013

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione della
legge processuale in quanto l’appello non sarebbe stato generico poiché
deduceva l’inutilizzabilità delle ricognizioni, la riqualificazione della ricettazione in
furto e la concessione delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto

L’ordinanza impugnata ha specificamente motivato in ordine alla genericità
dell’appello siccome formulato con motivazione di stile non correlate alle
argomentazioni della sentenza di primo grado.
Così le ricognizione fotografiche sono state cericamente indicate come
effettuate senza il rispetto dei crismi formali previsti dal codice di procedura,
senza precisare quali.
La richiesta di qualificazione del fatto come furto non era supportata da
specifiche allegazioni.
La richiesta di riduzione pena e di attenuanti generiche non era rapportata
alla motivazione della sentenza impugnata.
In tale provvedimento non vi è pertanto alcuna violazione della legge
processuale.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in data 18.12.2013.

Il ricorso è manifestamente infondato.

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