Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 555 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 555 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO
nel procedimento a carico di:
GARGANO MADDALENA GIUSEPPA nato il 03/09/1962 a BAGHERIA
GARGANO MARIA nato il 05/06/1961 a BAGHERIA
MANCINO MARIA nato il 28/03/1943 a BAGHERIA

avverso la sentenza del 16/01/2017 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Gargano Maddalena Giuseppa, Gargano Maria e
Mancino Maria, per essere i reati loro ascritti (di cui agli artt. 44, lett. B, 64 e 71, 65 e
95, 93 e 95, 94 e 95, d.P.R. 380/2001) estinti per prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale
presso la Corte d’appello di Palermo, prospettando la violazione dell’art. 31, comma 9,

opere abusive, avente natura di sanzione amministrativa sottratta alla disciplina della
prescrizione delle pene.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 richiede, perché il giudice possa disporre la
demolizione delle opere abusive, che sia pronunciata sentenza di condanna, cui è
assimilata la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., non essendo sufficiente il solo accertamento della consumazione dell’abuso
(Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010,
Sicignano, Rv. 249154; Sez. 3, n. 10209 del 02/02/2006, Cirillo, Rv. 233673).
L’orientamento interpretativo richiamato dal Pubblico Ministero ricorrente,
riguardo alla irrilevanza del decorso del tempo e della prescrizione sull’ordine di
demolizione, è relativo all’ordine di demolizione già impartito con la sentenza di condanna
o di applicazione della pena su richiesta, rispetto al quale non si applica la disciplina della
prescrizione delle pene, in considerazione dei suo carattere di sanzione amministrativa a
carattere ripristinatorio, ma non può trovare applicazione allorquando, come nel caso in
esame, a cagione del decorso del tempo, sia dichiarata l’estinzione dei reati edilizi per
prescrizione e dunque non ricorra il presupposto indefettibile della pronuncia di una
sentenza di condanna.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidené

d.P.R. 380/2001, in relazione alla omessa disposizione dell’ordine di demolizione delle

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