Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5549 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5549 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RAPPOSELLI FABRIZIO N. IL 04/02/1973
avverso la sentenza n. 938/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
04/06/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 21/11/2012

.. ”

Fatto e diritto
RAPPOSELLI FABRIZIO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che confermando, quanto
alla sua posizione, quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di detenzione
illecita di droga.
Contesta il giudizio di responsabilità, sostenendo che sarebbe stato basato solo sulla
dell’intervento della p.g.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il motivo con cui si contesta l’affermazione di
responsabilità, è diverso da quelli consentiti, prospettando censura di stretto merito che in
realtà mira alla rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in questa fase di legittimità.
Del resto, la corte di appello ha affrontato puntualmente il punto afferente la riconducibilità
della sostanza al prevenuto e quello della destinazione della droga allo spaccio piuttosto che
all’uso personale e lo ha risolto in senso confermativo dell’apprezzamento conforme del primo
giudice di merito, attraverso il richiamo alle circostanze dell’intervento della p.g. [arresto in
flagranza, perquisizione e sequestro] nonché al rinvenimento di materiale tipicamente
utilizzabile per il confezionamento delle dose da spacciare. Il comportamento tenuto dal
prevenuto è solo uno dei diversi profili valorizzati, In un contesto complessivo [già
conformemente apprezzato in primo grado] adeguatamente considerato, con motivazione
affatto illogica o insufficiente.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21 novembre 2012

Il Consigliere estensore

DEPOSITATA

IN CANCELLERIA

II Preside e

valorizzazione dell’elemento “neutro” dell’avere egli gettato la sostanza stupefacente all’atto

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