Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5546 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5546 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
) ACCOTO SALVATORE N. IL 13/10/1969
avverso la sentenza n. 2 I 75/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 21/11/2012

FATTO E DIRITTO
ACCOTO SALVATOREricorre in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe
indicata, della Corte d’Appello di Bologna che in parziale riforma della
sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 4.042011 dal Tribunale
dello stesso capoluoOn ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90,
concesse le attenuanti generiche ha diminuito la pena inflitta irnprimo grado.
Si denuncia:
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione
dell’attenuante speciale di cui al V comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90.
Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel
giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione
del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del
giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha
fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche,
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto,
pressocchè costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a
norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile ictu ocuk in quanto l’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione
limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un
logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza
della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18;
conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n.
6402/1997).
D’altronde, la Corte di merito indica una serie di elementi che corroborano la
verità dei fatti denunciati e il libero convincimento del giudice motivando
specificamente in ordine alla affermata responsabilità penale del ricorrente.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in camera di consiglio il 21 novembr 2012.

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