Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5545 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5545 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MITIDIERI VINCENZO N. IL 30/04/1963
avverso l’ordinanza n. 336/2012 TRIB. LIBERTA’ di POTENZA, del
25/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/10/2013

MITIDIERI Vincenzo, sottoposto a procedimento penale per il delitto di
estorsione e condannato per il suddetto reato dalla Corte d’Appello di Potenza, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 25.5.2013 con la quale il
Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato l’appello ex art. 310 cpp proposto avverso il provvedimento 7.3.2013 con il quale la stessa Corte
d’Appello aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare
in carcere con quella degli arresti domiciliari.
La difesa del ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato lamentando:
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. b) ed e) cpp vizio di motivazione violazione
degli artt. 275 e 299 cpp.
La difesa sostiene che a fronte della modificazione del quadro accusatorio
originario il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una nuova valutazione
dell’adeguatezza della misura cautelare in atto e ad un nuovo giudizio di
proporzionalità, adeguandosi al principio della minor compressione possibile della libertà personale. La difesa dopo avere ripercorso l’intero iter della
vicenda cautelare dell’imputato conclude che il Tribunale non ha apprezzato
in modo adeguato la valutazione di insussistenza della aggravante di cui all’art. 7 1. 203/1991 né ha motivato in ordine alle esigenze di cui all’art. 274
lett. c) cpp, ritenendo erroneamente che lo stesso sia stato condannato per il
delitto consumato di estorsione, mentre la contestazione era per il solo reato
tentato.

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha valutato la posizione processuale dell’imputato rilevando
l’impossibilità di riesaminare la gravità indiziaria essendo intervenuta la
sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 629 cp, dando comunque atto
che all’esito del giudizio di merito, è stata esclusa l’aggravante di cui all’art.
7 1. 203/2001.
Il Tribunale ha quindi preso in considerazione le esigenze cautelari dando
atto che l’imputato è gravato da numerose condanne per fatti allarmanti (rapine ed estorsioni) attestate dal certificato penale, e che lo stesso imputato
ha precedenti penali (ancorchè non recentissimi) per evasione; dalla natura
dell’illecito per il quale è intervenuta condanna e dai suddetti elementi di
fatto incidenti sulla persistenza di esigenze cautelari, il Tribunale ha formulato una prognosi negativa in ordine alla futura condotta di vita dell’imputato pervenendo alla conclusione della permanenza delle esigenze cautelari
previste dall’art. 274 lett. c) cpp.
La motivazione della decisione è adeguata, non sindacabile nel merito e corretta in diritto.
Il Tribunale del riesame ha esattamente delimitato il perimetro di valutazione al sindacato delle sole esigenze cautelari, posto che in merito alla sussi-

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 22.10.2013

stenza di sufficienti prove in ordine alla natura del reato e alla sua attribuibilità all’imputato è intervenuto un giudizio di merito che è preclusivo di ulteriore apprezzamento sul punto. Il richiamo al contenuto della decisione di
merito fatto dal Tribunale, svuota di incidenza la doglianza difensiva correlata ad un’erronea indicazione della fattispecie penale oggetto di giudizio e
limitata alla forma del delitto tentato. Dalla motivazione del provvedimento
impugnato non si evince che il giudizio negativo della personalità dell’imputato (giustificatrice delle esigenze cautelari) sia da riconettersi alla natura
del reato contestato quanto piuttosto al suo vissuto giudiziario che è stato
spiegato e sviscerato in modo approfondito ed in ordine al quale la difesa
non ha formulato considerazioni idonee a superare l’argomento del Tribunale stesso.
Per tali motivi il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali

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