Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5544 del 22/10/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5544 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALUMBO SALVATORE N. IL 25/02/1963
avverso l’ordinanza n. 185/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
22/04/2013
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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. t4
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Data Udienza: 22/10/2013
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RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, sezione riesame, ha rigettato l’appello
presentato per conto dell’odierno ricorrente (indagato per il reato di cui
all’art. 648-bis c.p.) contro l’ordinanza con la quale il G.I.P. del locale
Tribunale, in data 15 gennaio 2013, aveva applicato al predetto, ai
sensi dell’art. 307 c.p.p., la misura cautelare dell’obbligo di
2.
Contro tale provvedimento, l’indagato (con l’ausilio di un
difensore iscritto all’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione dell’art. 307, comma 1, c.p.p. e vizio di motivazione;
H – violazione dell’art. 274, comma 1, lett. C), c.p.p. nonché
mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
III – violazione dell’art. 275, commi 1 e 2, c.p.p. nonché vizio di
motivazione.
3. In data 18 ottobre 2013 è pervenuta rituale dichiarazione di
rinunzia al ricorso, sottoscritta dall’interessato e dal difensore, e
motivata dalla sopravvenuta revoca dell’impugnata misura.
4. All’odierna udienza camerale, dopo il controllo della regolarità
degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in considerazione della sopravvenuta rituale rinuncia, è
inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, non anche al pagamento di una sanzione pecuniaria,
presentazione alla P.G.
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essendo incolpevolmente sopravvenuta la causa della carenza di
interesse che ha indotto il ricorrente a rinunziare al ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, udienza camerale 22 ottobre 2013.