Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5543 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5543 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
) MORO GIULIO N. IL 25/08/1957
avverso la sentenza n. 1811/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/09/2011.
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 21/11/2012

osserva
MORO GIULIO ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, della Corte d’appello di Bologna di conferma della sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale dello stesso capoluogo
in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
Denuncia vizio di motivazione relativamente alla non concessa attenuante
speciale di cui al V comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e alle denegate
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
La prima censura mossa dal MORO GIULIO non è consentita nel giudizio di
legittimità, in quanto concernente la ricostruzione e la valutazione del
fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una
congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché
basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato
su condivisibili massime di esperienza.
La Corte di merito indica una serie di elementi che corroborano la verità
dei fatti denunciati e il libero convincimento del giudice motivando
specificamente 1112531112 in ordine alla invocata attenuante evidenziando
le circostanze di fatto ostative al suo riconoscimento.
Inoltre le argomentazioni poste a base del motivo sono in contrasto con il
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza
attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta soltanto nell’ipotesi di
minima offensività penale della condotta, da escludersi nel caso di specie
in considerazione dei quantitativi non modici di sostanza stupefacente
detenuti. Il dato quantitativo assume valore preclusivo quando è
preponderante (cfr. Cass. S.U. 21 settembre 2000, Primavera, RV
216667, secondo cui la circostanza in esame può essere riconosciuta
soltanto’ in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile
sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati
dalla disposizione – mezzi, modalità, circostanze dell’azione – con la
conseguenza che ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti
dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri, e, più
specificamente, Cass. 6, 2 aprile 2003, Armenti, RV 225414). Nel caso di
specie è stato messo in evidenza la particolare pericolosità di entrambi gli
imputati che cogestivano traffici inerenti agli stupefacenti che li avevano
portati in Bolivia.
Quanto alle altre censure sui osserva che, in tema di valutazione dei vari
elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena
ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di
questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez.
VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo
“si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 rv. 211583),
ma anche, quando impone un obbligo di motivazione espressa per la
concessione di un’attenuante negata dal primo giudice o per l’esclusione
di un’aggravante, oppure perché si è effettuata una differente
qualificazione di un fatto o si è ritenuto insussistente un reato (Cass. sez.
V 29 dicembre 1999 n. 14745 rv. 215198), afferma che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o
ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908 rv.
229298).
Certamente, per il caso di specie, non può sostenersi che la mancata
concessione delle attenuanti generiche sia frutto di arbitrio stante la

specifica motivazione in ordine alla confessione dell’imputato fatta valere
dalla difesa quale elemento significativo per la concessione delle
attenuanti in parola.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma in camera di consiglio il 21 novembre 2012.

Per questi motivi

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