Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5541 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5541 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Pecorari Daniele nato a Roma il 15.9.1973
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, 2a sezione riesame, del 23
10 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Fulvio Baldi , che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento;

1

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe indicata in epigrafe , il Tribunale del
Riesame di Catanzaro respingeva la richiesta di riesame presentata
nell’interesse di Pecorari Daniele, indagato nel procedimento penale
n.3374/2012 ,per il reato di associazione a delinquere volta al narcotraffico
e detenzione al fine di spaccio di cocaina dichiarando inammissibile
dal P.M. ai sensi dell’art.321 comma 3 cod.proc.pen.
1.2 Avverso tale provvedimento propone ricorso personalmente l’imputato
deducendo il travisamento della natura stessa del provvedimento
impugnato che non è un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso
dal P.M. ai sensi dell’art.321 co 3 cod.proc.pen., bensì un decreto di
sequestro penale ai sensi dell’art.250 cod.proc.pen. emesso dalla stessa
Autorità Giudiziaria il 24.9.2012 ed eseguito dalla Polizia Giudiziaria
delegata, con apprensione a fini probatori di supporti informatici e
documenti, e come tale soggetto alla procedura del riesame, ai sensi
dell’art.324 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il provvedimento impugnato è un decreto di sequestro probatorio, emesso
dall’Autorità Giudiziaria di Catanzaro il 24.9.2012, provvedimento non
provvisorio e pertanto sicuramente soggetto alla procedura incidentale di
riesame.
Nella assai sintetica motivazione del provvedimento impugnato si legge che

“è stata proposta impugnazione avverso il decreto di sequestro urgente ex
art.321 comma 3 cod.proc.pen.” e null’altro si indica o si motiva circa la
predetta apodittica affermazione. Poiché il provvedimento impugnato con il
riesame proposto il 7.10.2012 è pacificamente il provvedimento del P.M. di
perquisizione e conseguente sequestro del materiale probatorio, si configura
una totale carenza di motivazione circa la affermazione di inammissibilità
del riesame , atteso che il sequestro emesso ai sensi dell’art.250

2

l’impugnazione avverso il decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso

cod.proc.pen. è sicuramente provvedimento non provvisorio e ,pertanto,
riesaminabile .
Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
Tribunale del riesame di Catanzaro, perché attenendosi al principio di cui
sopra ,provveda ad esaminare l’istanza di riesame di cui in motivazione.
P.Q.M.

Catanzaro per nuovo esame.
n Roma, camera di consiglio del 22 ottobre 2013

tensore

Il Presidente

Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di

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