Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5540 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5540 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANZARO
nei confronti di:
GENTILE GIUSEPPE N. IL 03/01/1956
avverso l’ordinanza n. 11/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 26/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/10/2013

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, ricorre per
Cassazione ex art. 311 cpp avverso l’ordinanza 26.7.2011 con la quale il
Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto dallo
stesso avverso l’ordinanza 26.7.2011 del GIP che ha respinto la richiesta di
applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato GENTILE
Giuseppe sottoposto a procedimento penale per la violazione dell’art. 640
cpv. cp.
Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale e processuale
e il vizio della motivazione. Dopo avere analiticamente descritto la vicenda
penale, il Procuratore della Repubblica si duole della decisione del Tribunale del riesame non essendo stata ritenuta la verosimiglianza delle accuse a
cagione della estensione del “fenomeno criminale” ; il ricorrente lamenta
anche il Tribunale ha giudicato negativamente l’assenza di accertamenti patrimoniali volti ad individuare l’esistenza di profitti comuni fra gli accusati,
e la valutazione in termini di incertezza degli accertamenti grafologici.
Il Pubblico Ministero sostiene che: la valutazione del Tribunale è apodittica;
gli accertamenti bancari o patrimoniali nei confronti degli indagati (medici
di base) sono superflui ai fini della prova del concorso delle persone nel reato di truffa al Servizio Sanitario Nazionale, essendo irrilevante sapere quale
dei correi abbia ritratto il profitto, essendo sufficiente la sola prova della
commissione di una condotta causalmente efficiente alla realizzazione dell’evento. Il pubblico Ministero ritiene che la valutazione della consulenza
grafologica prodotta dall’accusa sarebbe erronea e contraddittoria per il fatto che è stata ritenuta maggiormente attendibilità alle consulenze di parte.
Da ultimo, il Pubblico ministero sostiene che il ragionamento seguito dal
Tribunale è censurabile sostenendo che il giudizio di delibazione del giudice
del riesame “…deve limitarsi a verificare l’astratta configurabilità del reato
ipotizzato. nel senso della possibilità di assumere il làtto attribuito ad un
soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza alcuna valutazione in
ordine alla fondatezza dell’accusa, che non può essere oggetto di giudizio di
riesame del provvedimento cautelare impugnato. L’esame delle diverse allegazioni difensive e delle progettazioni della tesi accusatoria devono sicuramente passare il vaglio del Tribunale in sede di riesame, ma solo ai.fini
sopra indicati della possibile astratta configurabilità del reato contestato,
senza alcuna valutazione di merito, propria della successiva.fa.se dibattimentale ….
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’ufficio del pubblico ministero nella propria impugnazione non ha indicato
alcuna specifica violazione di norme processuali o sostanziali. Non si ravvisano pertanto circostanze per le quali si possa dichiarare l’annullamento del
provvedimento impugnato ex art. 606 I^ comma lett. b) e c) cpp. Sotto questo profilo il ricorso è inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente si duole in realtà, in modo del tutto generico, della valutazione
delle prove e degli elementi dell’accusa effettuata dal Tribunale del riesame
che ha rigettato la richiesta di emissione dei un provvedimento di custodia
cautelare in carcere. Quando dedotto dal Pubblico Ministero non può essere
preso in considerazione in questa sede neppure sub lett. e) dell’art. 606 P
comma cpp.
Va premesso che la valutazione delle doglianze soggiace ai noti limiti del
giudizio di legittimità. Infatti in materia di provvedimenti “de libertate”, la
Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi),
né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle
esigenze cautelari ed all’adeguatezza delle misure; infatti, sia nell’uno che
nell’altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e, dall’altro l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento [Cass. SU 22.3.2011
n. 11; Cass. Sez. 11 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez VI 12.11.1998 n. 3529; Cass.
Sez. I ordinanza 20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez. I 11.3.1998 n. 1496; Cass.
Sez. I 20.2.1998 n. 1083]. Da quanto sopra discende che: a) in materia di
misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i
compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in
sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico
giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se
correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi
indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo
se la censura riporta l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni
di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della
motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di
diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono
alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. [v. in
tal senso Cass sez. III 21.10.2010 n. 40873]. Infatti Il sindacato del giudice
di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere
volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi
punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; e) non sia internamente “contraddittoria”,
ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti
logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini
specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso)
in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo
logico [Cass. Sez. 119.10.2011 n. 41738; e nello stesso senso Cass. Sez. IV
3.5.2007 n. 22500; Cass. Sez. VI 15.3.2006 n. 10951]

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 22.10.2013

Esaminando quindi l’ordinanza impugnata alla luce delle censure mosse, si
deve osservare che il Tribunale, con valutazione adeguatamente motivata e
non sindacabile nel merito ha affermato di non ritenere sufficiente il corredo
probatorio posto a base della richiesta della misura cautelare della custodia
in carcere per uno degli imputati della complessa vicenda giudiziaria.
Il Tribunale ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto sufficiente la
prova grafologica, ha affermato la mancanza di elementi di prova sufficienti a dimostrare che l’imputato fosse concorrente in un delitto di truffa, ed in
particolare ha denunciato l’insufficienza indizi comprovanti l’esistenza di un
accordo illecito.
Si tratta di valutazioni che rientrano nel perimetro delle determinazioni proprie del tribunale del riesame chiamato a decidere in merito alla richiesta di
emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Sul punto
va osservato che il giudizio del Tribunale del riesame non è limitato, come
sostiene il pubblico ministero alla sola astratta valutazione della correttezza
della prospettazione accusatoria, ma deve procedere ad un apprezzamento
sostanziale della sussistenza dei gravi indizi di reato e della riferibilità dello
illecito alla persona nei cui confronti
Il Tribunale ha effettuato pertanto la valutazione degli indizi indicati dalla
pubblica accusa, nell’ambito dei propri poteri decisori, pervenendo a giudizio che appare adeguatamente motivato, corretto in diritto e non sindacabile
nel merito.
In assenza di indicazione di validi motivi di gravame riconducibili nell’alveo tracciato dall’articolo 606 cpp, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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