Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 554 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 554 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CECCANI MIRCO nato il 14/04/1989 a ALATRI
MORGANTI MATTEO nato il 21/04/1991 a ALATRI

avverso la sentenza del 14/02/2017 del TRIBUNALE di FROSINONE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Frosinone, con la decisione in epigrafe indicata

ammenda ciascuno, con la concessione ad entrambi delle circostanze
attenuanti generiche, relativamente al reato di cui art. 110, cod. pen. e
256, comma 1, lettera A, d. Igs., n. 152/2006; accertato il 26 ottobre
2013.
2. Ricorrono in appello gli imputati, tramite difensore, trasmesso
a questa Corte di Cassazione, con distinti motivi di ricorso: assoluzione
perché il fatto non sussiste, non erano rifiuti ma beni riutilizzabili;
l’originaria contestazione era per rifiuti pericolosi e non appare legittima
la modifica in sentenza da pericolosi a rifiuti non pericolosi.
3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei
motivi, e per la genericità, peraltro articolati in fatto in quanto appelli.
I ricorrenti ritengono con argomentazioni in fatto, senza motivi
specifici di legittimità, di non essere responsabili della contravvenzione.
Invece la sentenza impugnata accerta, in fatto, la loro responsabilità per
il trasporto, raccolta e commercio di rifiuti non pericolosi, senza
autorizzazione.
Generica anche la contestazione sulla modifica dell’imputazione,
peraltro favorevole ai ricorrenti, e prevedibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

condannava Ceccani Mirko e Morganti Matteo alla pena di C 1.800,00 di

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso il 29/11/2017

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