Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5538 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5538 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GERMANO Ignazio, nato a Capua il 16.12.1977;
avverso la sentenza del Corte di Appello di Brescia del 28.5.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31.1.2012, il Tribunale di Brescia dichiarò Germano
Ignazio responsabile del delitto di tentata estorsione lo condannò alla
pena di anni 4 di reclusione ed C 900 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte di
Appello di Brescia, con sentenza del 28.5.2013, confermò la condanna,
rideterminando la pena in anni 3 di reclusione ed C 750 di multa.
Ricorre per cassazione personalmente l’imputato, deducendo la
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per avere
la Corte di Appello ritenuto attendibile la dichiarazione testimoniale della
persona offesa (nonostante che questa fosse mossa da interesse

Data Udienza: 16/01/2014

personale e da odio nei suoi confronti), per non aver valorizzato le
dichiarazioni rese dai testi della difesa e per non avere, in ogni caso,
concesso le circostante attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Col ricorso si lamenta la mancanza e la illogicità della motivazione in
ordine alla sussistenza della prova della responsabilità dell’imputato; ma

merito, inammissibili in sede di legittimità.
Il ricorrente, infatti, critica – sotto mentite spoglie – la valutazione
delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui sono
pervenuti in ordine alla sua colpevolezza. Va ricordato, tuttavia, che la
valutazione delle prove è riservata, in via esclusiva, all’apprezzamento
discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a
meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della
motivazione, ciò che – nel caso di specie – deve però escludersi.
E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite di questa
Corte «L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione
ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza
delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve
essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu ocu/i”,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le
ragioni del convincimento» (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv
214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di
argomenti, le ragioni della loro decisione (richiamando, tra l’altro, la

2

appare evidente come il ricorrente sottoponga alla Corte censure di

testimonianza resa dal cassiere della banca, che conferma la versione dei
fatti della p.o.); non si ritiene, peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui
integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al
Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente illogiche; e
che, anzi, l’estensore della sentenza impugnata ha esposto in modo
ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la

Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono
compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito
nel provvedimento impugnato, risultando così generiche e, anche sotto
tale profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una
ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.
E tuttavia, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della
Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la
ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di
procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a
quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass, sez. 1, n. 7113 del
06/06/1997 Rv. 208241; Sez. 2, n. 3438 del 11/6/1998 Rv 210938),
dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare che se
costoro hanno dato conto delle ragioni della loro decisione e se il
ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del
provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole
e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato
riscontrare.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ogni altra censura o doglianza proposte col ricorso rimangono
assorbite.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della

3

quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA