Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5536 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5536 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
VIOLA Calogero, nato a Pietraperzia il 20.11.1954;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 27.9.2012;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio, essendo i reati estinti per
prescrizione;
Udito il difensore Avv. Gaetano Giunta, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18.7.2011, il Tribunale di Enna dichiarò Viola
Calogero responsabile dei delitti di danneggiamento aggravato e di
invasione di terreni e – unificati i reati sotto il vincolo della continuazione,
concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena
(condizionalmente sospesa) di mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento
del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata
sede.

Data Udienza: 16/01/2014

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte di
Appello di Caltanissetta, con sentenza del 27.9.2012, confermò la
condanna, ma ridusse la pena inflitta all’imputato a mesi 4 di reclusione.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con
riferimento a:

in proposito, che i giudici di merito abbiano dato credito alle dichiarazioni
della parte civile, nonostante che – a suo dire – le risultanze probatorie
contrastassero con esse e che l’imputato non possedesse alcun animale
da pascolo che potesse costituire il movente dell’azione addebitatagli);
2)

il mancato proscioglimento dell’imputato per la intervenuta

estinzione del reato contestato (commesso il 24.6.2005) per prescrizione;
3) la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen.;
4)

il mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti

generiche sulle aggravanti contestate;
5) la mancata irrogazione del minimo della pena,
6) la pronuncia di condanna al risarcimento del danno in favore della
parte civile in mancanza di prove della sussistenza del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. In ordine al primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la
mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza
sufficienti prove di colpevolezza a carico dell’imputato, appare evidente
come il ricorrente sottoponga alla Corte censure di merito, inammissibili
in sede di legittimità.
Il ricorrente, infatti, critica – sotto mentite spoglie – la valutazione
delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono
pervenuti in ordine alla sussistenza della responsabilità dell’imputato in
ordine ai reati ascrittigli. Va ricordato, tuttavia, che la valutazione delle
prove è riservata, in via esclusiva, all’apprezzamento discrezionale del
giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a meno che ricorra
una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che – nel

2

1) la mancata assoluzione dell’imputato dai reati ascrittigli (lamenta,

caso di specie – deve però escludersi.
E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite di questa
Corte «L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione
ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti

delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve
essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu ocull”,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le
ragioni del convincimento» (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv
214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di
argomenti, le ragioni della loro decisione (richiamando in proposito, tra
l’altro, a conferma delle dichiarazioni della p.o., l’esito del sopralluogo dei
Carabinieri che hanno accertato la presenza, sul fondo della p.o., di
bovini di proprietà della moglie convivente dell’imputato); non si ritiene,
peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui integralmente tutte le
suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare
che le stesse non sono manifestamente illogiche; e che, anzi, l’estensore
della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che
giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del
ricorrente sul punto.
Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono
compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito
nel provvedimento impugnato, risultando così generiche e, anche sotto
tale profilo, inammissibili.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta

3

della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza

infondatezza.
Invero, i reati per cui è stata pronunciata condanna non sono affatto
estinti per prescrizione, in quanto il termine prescrizionale andrà a
scadere, per effetto delle sospensioni intervenute, solo il 20.4.2014.
4. Sono parimenti inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo di
ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la mancata concessione

prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti
contestate e la mancata irrogazione del minimo della pena.
Trattasi di censure di merito, che non prospettano alcun errore di
diritto, ma attengono all’esercizio della discrezionalità del giudice di
merito nella quantificazione della pena; trattandosi di profili del giudizio
congruamente motivati, essi – per quanto sopra detto – sono sottratti al
sindacato della Corte di legittimità.
5. Da ultimo risulta inammissibile per manifesta infondatezza anche
l’ultimo motivo di ricorso col quale si lamenta che l’imputato sia stato
condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, senza
prove della sussistenza del danno.
Invero, dalla sentenza di primo e secondo grado – che vanno lette
congiuntamente – risulta chiaro che la condanna al risarcimento del
danno è riferita ai danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal
danneggiamento e dal pascolo abusivo operati dall’imputato. E peraltro,
l’accertamento – ai fini dell’affermazione della responsabilità penale della sussistenza dei delitti di danneggiamento (consistito nello
abbattimento di venti metri di recinzione del fondo, taglio a colpi d’ascia
di alberi) e di pascolo abusivo (con danneggiamento delle colture) implica
di per sé la sussistenza del danno, per la liquidazione del quale i giudici di
merito hanno rimesso le parti dinanzi al giudice civile.
6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della

4

dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., il mancato giudizio di

somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 16 gennaio 2014.

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA