Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5535 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5535 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CASTORINA ROSARIO N. IL 21/08/1978
avverso la sentenza n. 1685/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 21/11/2012

111

Fatto e diritto
CASTORINA ROSARIO ricorre avverso la sentenza che, riformando in peius quella di primo
grado [in accoglimento del ricorso del PG, quanto alla determinazione della pena], lo ha
riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990.
Con il ricorso si censura il diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità (articolo 73, comma
delle circostanze complessive del fatto [elevato numero di dosi ricavabili: 1299 di marijuana;
quantità di principio attivo; rinvenimento di materiale utilizzabile per Il confezionamento] tali
da denotare il coinvolgimento nel mercato illegale e l’abitualità dell’attività di spaccio.
Il ricorso è inammissibile.
Il giudicante ha fatto corretta e logica applicazione del principio in forza del quale, in tema di
sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità (articolo 73, comma
5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309) può essere riconosciuta solo in ipotesi di “minima offensività
penale” della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri
parametri richiamati dalla norma (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la
conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene
Irrilevante l’eventuale presenza degli altri. Ciò in quanto la finalità dell’attenuante si ricollega al
criterio di ragionevolezza derivante dall’articolo 3 della Costituzione, che impone – tanto al
legislatore, quanto all’interprete- la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e
l’offensività del fatto (Sezione IV, 13 maggio 2010, Lucresi). La motivazione sul punto
sviluppata regge al vaglio di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.
P. Q. M.

dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21 novembre 2012

Il Consigliere estensore

D EPOZATATA

II President

i

5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309), che il giudicante aveva basato sulla valorizzazione negativa

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