Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5530 del 09/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5530 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
ROSSI ANTIMO nato il 11/04/1964, avverso la sentenza del 27/05/2013
della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott.ssa Elisabetta Cesqui
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per estinzione del reato
per remissione di querela;
udito il difensore avv.to Paolo Pisani in sostituzione dell’avv.to De
Vincentis che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore
Generale
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 27/05/2013, la Corte di Appello di Firenze
confermava la sentenza con la quale, in data 07/07/2009, il Tribunale di
Prato aveva ritenuto ROSSI Antimo colpevole del reato di truffa
semplice ai danni di Daniele Cuccia.
Data Udienza: 09/01/2014
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
MOTIVAZIONE
132-133
in ordine ai motivi di appello, nonché
OMESSA
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
COD. PEN.
pervenuti: a) verbale di remissione di querela presentata da Cuccia
Daniele in data 03/01/2014 presso la Stazione dei CC di Quarrata; 2)
verbale di dichiarazione di accettazione della remissione di querela
sottoscritto da Rossi Antimo presso la Stazione dei CC di Caserta in data
04/01/2014.
Di conseguenza, il reato va dichiarato estinto per sopravvenuta
remissione di querela: spese come per legge
P.Q.M.
ANNULLA
Senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per
sopravvenuta remissione di querela. Spese come per legg
Roma 09/01/2014
IL PRESIDENTE
(Dott. Antotiio Esposito)
IL CONSIGLI E ST.
(Dott. G. Ra
DEPOSITATO MI CANCELLERIA
2
3. In data 07/01/2014, presso la Cancelleria di questa Corte sono
Vr
••-
5530/14
sentenza N. é;
I Peth
R. Gen. N. 42574/2013
Udienza pubblica del
09/01/2014
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da
La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da
Dott. ANTONIO ESPOSITO
Presidente
Dott. PIERCAMILLO DAVIGO
Consigliere
Dott. GEPPINO RAGO
Consigliere rel.
Dott. ROBERTO M. CARRELLI PALOMBI di MONTRONE Consigliere
Dott. FABRIZIO DI MARZIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da:
ROSSI ANTIMO nato il 11/04/1964, avverso la sentenza del 27/05/2013
della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott.ssa Elisabetta Cesqui
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per estinzione del reato
per remissione di querela;
udito il difensore avv.to Paolo Pisani in sostituzione dell’avv.to De
Vincentis che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore
Generale
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 27/05/2013, la Corte di Appello di Firenze
confermava la sentenza con la quale, in data 07/07/2009, il Tribunale di
Prato aveva ritenuto ROSSI Antimo colpevole del reato di truffa
semplice ai danni di Daniele Cuccia.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
MOTIVAZIONE
132-133
in ordine ai motivi di appello, nonché
OMESSA
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
COD. PEN.
pervenuti: a) verbale di remissione di querela presentata da Cuccia
Daniele in data 03/01/2014 presso la Stazione dei CC di Quarrata; 2)
verbale di dichiarazione di accettazione della remissione di querela
sottoscritto da Rossi Antimo presso la Stazione dei CC di Caserta in data
04/01/2014.
Di conseguenza, il reato va dichiarato estinto per sopravvenuta
remissione di querela: spese come per legge
P.Q.M.
ANNULLA
Senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per
sopravvenuta remissione di querela. Spese come per legg
Roma 09/01/2014
IL PRESIDENTE
(Dott. Antotiio Esposito)
IL CONSIGLI E ST.
(Dott. G. Ra
3. In data 07/01/2014, presso la Cancelleria di questa Corte sono