Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 553 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 553 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALBANESE VINCENZO nato il 19/12/1942 a PALERMO

avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo, con la decisione in epigrafe
indicata, in parziale riforma della decisione di primo grado ha subordinato
la sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere

Vincenzo, alla pena di mesi 6 di arresto ed C 18.000,00 di ammenda,
relativamente al reato di cui all’art. 44, lettera B, d. P.R. 380/2001, reato
accertato il 5 ottobre 2013.
2. Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite il difensore, con
distinti motivi di ricorso: mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, relativamente alla sussistenza delle condizioni
per l’applicazione dell’art. 54, cod. pen.; omessa concessione delle
circostanze attenuanti generiche, vizio di motivazione sul punto.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi
e per genericità, articolato in fatto; peraltro reitera i motivi di appello
senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. Inoltre le
circostanze attenuanti generiche sono state concesse con la sentenza di
primo grado, confermata in appello.
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado in doppia
conforme) adeguatamente motiva, sulla non applicabilità dell’art. 54, cod.
pen., senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come
«nel caso in esame, al di là di una generica richiesta, l’appellante non ha
in alcun modo dedotto o allegato la sussistenza dei requisiti di operatività
della detta scriminante, che ricorre quando esiste un pericolo incombente
e inevitabile di pregiudizio alla propria incolumità».
Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico,
e si limita a ritenere non motivata la decisione; reiterando le motivazioni
dell’appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione
impugnata.

abusive, con conferma della condanna, nei confronti di Albanese

È inammissibile Il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado,
sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e
logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così
prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico
determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014,
Cariolo e altri, Rv. 26060801).

grado le ha concesse (p.b. mesi 9 di arresto ed C 24.000,00 di ammenda,
ridotta per l’art. 62 bis, cod. pen. a mesi 6 ed C 18.000,00).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017

c

f.

Per le circostanze attenuanti generiche, la sentenza di primo

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