Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5529 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5529 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da
Costa Carmelo, nato a Melicucco il 22.11.1970;
avverso:
la sentenza del Giudice di pace di Cinquefrondi, in data 16.1.2013;
la sentenza del Tribunale di Palmi in data 16.1.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, il
quale ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio e che si
dichiari inammissibile l’appello qualificato come ricorso per cassazione.

Data Udienza: 18/12/2013

ritenuto in fatto

A. Con sentenza del 19.1.2012 il Giudice di pace di Cinquefrondi dichiarò
Costa Carmelo responsabile del reato di cui all’art. 636 cod. pen. e lo condannò
alla pena di € 2.582,00 di multa.

B. Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame.
Nell’appello, convertito in ricorso, l’imputato, tramite il difensore,

deduceva:
1. violazione della legge processuale in relazione alla nullità della notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado; l’imputato era
detenuto sicché sarebbe nulla sia la dichiarazione di contumacia, la
successiva attività processuale (non essendo stato l’imputato assistito dal
difensore di fiducia dopo la prima udienza) che la notifica dell’estratto
contumaciale;
2. mancata assoluzione dell’imputato in quanto egli non avrebbe
abbandonato gli animali, ma li avrebbe affidati ad un pastore ed in ogni
caso mancherebbe il dolo;
3. mancata concessione delle attenuanti generiche ed eccessività della pena
inflitta.

C. Il Tribunale di, Palmi con sentenza del 16.1.2013, dichiarò inammissibile
l’appello, disponendo peraltro, in motivazione, la trasmissione degli atti alla
Corte di cassazione in ragione della conversione dell’appello in ricorso.

D. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di
legge in quanto in ipotesi di conversione dell’impugnazione la stessa non può
essere dichiarata inammissibile e l’incompletezza del dispositivo che
determinerebbe la nullità della sentenza.

Considerato in diritto

1. La dedotta nullità della sentenza di appello per incompletezza del
dispositivo è infondat a.
Il dispositivo – che nella sua essenza rappresenta l’applicazione del
comando della legge al caso concreto – è incompleto e determina la nullità della

2

sentenza soltanto quando manchino gli elementi idonei a identificare la
statuizione del giudice; ne consegue che l’omessa esplicita conferma della
sentenza di primo grado, nell’ipotesi di riforma parziale, non comporta la nullità
della sentenza d’appello quando, attraverso l’interpretazione del dispositivo in
correlazione con la motivazione, che ne costituisce la premessa, sia possibile
ricostruire le complete statuizioni del giudice nel caso concreto. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 40611 del 11/07/2012 dep. 17/10/2012 Rv. 254343).
Nel caso in esame la volontà del giudice di convertire l’appello in ricorso

siccome proposto contro sentenza inappellabile si evince con chiarezza dalla
motivazione della sentenza di appello.

2. A fronte della disposta conversione dell’appello in ricorso è stata
inutilmente dichiarata l’inammissibilità dell’appello e tale dichiarazione deve
essere annullata senza rinvio.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

3. Il primo motivo di appello convertito in ricorso è manifestamente
infondato.
La notificazione dell’estratto contumaciale ha lo scopo di informare
l’imputato dell’esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché
possa acquisirne completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto
di impugnazione, che non si esaurisce con la semplice presentazione
dell’impugnazione da parte del difensore. Qualora, tuttavia, la situazione
processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l’imputato abbia avuto
conoscenza dell’esistenza del provvedimento impugnabile, sussista il
conferimento di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua
vece il diritto di impugnazione e questi eserciti, pertanto, regolarmente, il proprio
diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine per la
mancata notificazione dell’estratto contumaciale, l’appello del difensore
determina la consumazione dell’autonomo diritto di impugnazione dell’imputato,
il quale non può dolersi delle modalità con cui sia stata completata la
notificazione dell’estratto contumaciale. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11651 del
23/01/2012 Ud. dep. 27/03/2012 Rv. 252957).

4. Il secondo motivo di appello convertito in ricorso è inammissibile per
violazione dell’art. 606 comma 1 cod. proc. pen., perché propone censure
attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

A,.

3

Il Giudice di pace ha ravvisato la responsabilità dell’imputato in quanto un
pastore alle sue dipendenze aveva introdotto 20 mucche all’interno della
proprietà della persona offesa.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve

limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del
30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità
degli enunciati che la compongono.

5. Il terzo motivo di appello convertito in ricorso è manifestamente
infondato.
Le attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali.
La pena è stata determinata richiamando gli elementi di cui all’art. 133 cod.
pen. con specifico riguardo ai precedenti penali.

6.

L’appello convertito in ricorso deve pertanto essere dichiarato

inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

4

Annulla senza rinvio la dichiarazione di inammissibilità dell’appello contenuta
nella sentenza di secondo grado.
Rigetta nel resto il ricorso avverso la sentenza di appello.
Dichiara inammissibile l’appello convertito in ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore
Piercamillo Davigo

Così deliberato in data 18.12.2013.

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