Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5528 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5528 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Pizzuto Pietro, nato a Sant’Agata di Militello il in data 11.6.1975;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, sezione penale, in data
27.2.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, il
quale ha concluso chiedendo che
Udito il difensore Avv. Giovanni Balbi in sostituzione dell’Avv. Paolo Starvaggi
che il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

ritenuto in fatto

Con sentenza del 10.6.2010, il Tribunale di Mistretta dichiarò Pizzuto Pietro
responsabile del reato di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen. e – concesse le
attenuanti generiche – lo condannò alla pena di C 400,00 di multa.

Data Udienza: 18/12/2013

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello
di Messina, con sentenza del 27.2.2013, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
1. violazione di legge in quanto l’invasione punibile sarebbe quella di chi si
introduce dall’esterno nel fondo, mentre la regia trazzera si trova
all’interno della proprietà dell’imputato; peraltro l’imputato aveva più
volte chiesto alla pubblica Amministrazione di individuare l’esatto
tracciato e ciò escluderebbe l’invasione;

2. violazione di legge in relazione alla mancanza del dolo specifico come si
evince dal carteggio intervenuto con il Comune;
3. vizio di motivazione in relazione alla mancanza del dolo specifico perché
l’imputato avrebbe recintato il terreno non per occupare la regia trazzera
ma per evitare la fuga del proprio bestiame;
4. vizio di motivazione in relazione alla mancanza del dolo specifico alla luce
delle dichiarazioni del teste Salvaggio Salvatore e del teste consulente
Polito Giuseppe, sempre relative alla recinzione effettuata per impedire la
fuga degli animali.

Considerato in diritto

Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, svolgono censure di
merito e l’ultimo è altresì generico.
La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda affermando che l’imputato
impedì l’accesso alla regia trazzera chiudendola con una recinzione ed un
cancello con lucchetti.
Ciò integra l’elemento oggettivo del reato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 865
del 22/02/1996 dep. 03/04/1996 Rv. 204303).
La Corte di merito ha anche evidenziato che i contatti con il Comune
intervennero solo dopo il sopralluogo dei Carabinieri.
La finalità esclusiva di impedire la fuga di animali è stata esclusa con il
riferimento alle dichiarazioni del teste Spinnato, il quale ha riferito che, alle sue
rimostranze per la chiusura, gli fu opposta l’intervenuta usucapione.
È generico il riferimento agli altri atti del procedimento al fine di
evidenziare il vizio di motivazione sulla richiesta di escludere il dolo specifico.
Questa Corte ha infatti affermato che, in forza della regola della
“autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che
intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale
ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa
trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non

2

consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo
apprezzamento del vizio dedotto. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del
26.6.2008 dep. 3.10.2008 rv 241023).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della

ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in data 18.12.2013.

Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in

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