Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5527 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5527 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Puleo Antonino, nato a Venetico il 28.2.1959;
Puleo Francesca, nata a Milazzo il 4.4.1984;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina sezione penale, in data
3.12.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, il
quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore Avv. Fabrizio Formica, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso,

ritenuto in fatto

Con sentenza in data 11.5.2010, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
Sezione distaccata di Milazzo, dichiarò Puleo Antonino e Puleo Francesca

Data Udienza: 18/12/2013

responsabili del reato di appropriazione indebita continuata e condannò ciascuno
alla pena di anni 2 di reclusione ed C 1.800,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte
d’appello di Messina, con sentenza del 3.12.2012, confermò la decisione di primo
grado.
Ricorre per cassazione il difensore degli imputati deducendo:
1. violazione di legge in quanto la Corte territoriale, a fronte del motivo di
appello, avrebbe omesso di verificare la rispondenza o meno della procura

speciale conferita dal legale rappresentante della Finconsumo Banca
S.p.A. ai requisiti prescritti dalla legge processuale per la ritualità della
stessa; non avrebbe accertato l’allegazione di tale atto alla querela, che
non sembrerebbe materialmente allegato; non è autenticata la
sottoscrizione del procuratore speciale, necessaria essendo stata la
querela presentata da un incaricato;
2. mancata assunzione di una prova decisiva in quanto nel corso
dell’istruzione dibattimentale, dopo che era emerso che i bonifici erano
stati effettuati ad una società di persone (L’Auto di Siracusa & C. S.n.c.)
della quale erano soci gli imputati Siracusa Francesco e Puleo Francesca,
era stato richiesto di accertare chi avesse proceduto all’incasso dei titoli
inviati sul c/c intestato alla società; il Tribunale ritenne non necessaria
tale prova; se è condivisibile l’assunto che la sola qualità di socio non può
implicare responsabilità penale, con conseguente assoluzione di Siracusa
Francesco, non altrettanto deve dirsi per la ritenuta responsabilità di
Puleo Francesca per il solo fatto di aver sottoscritto il contratto di
convenzionamento con Finconsumo;
3. violazione della legge processuale in relazione all’utilizzo della querela e
degli allegati (missive degli acquirenti) come mezzo di prova della
mancata consegna delle autovetture; la querela era agli atti solo quale
prova della procedibilità; il Tribunale ha rigettato la richiesta di esaminare
gli acquirenti, quali testi di riferimento del teste Aspa, ritenendo la
circostanza

provata

dalla

documentazione

acquisita,

ma

la

documentazione non sarebbe legittimamente acquisita; nessun elemento
di prova vi sarebbe a carico di Puleo Antonino.

A cura della Cancelleria di questa Corte è stata acquisita presso la Stazione
Carabinieri di Torino Borgo Lingotto (ove la querela era stata presentata) copia
della procura speciale rilasciata a favore di Garavelli Giuliana alla proposizione di
querela per i fatti oggetto del presente procedimento.

\

2

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è fondato.
Benché sia stata reperita copia della procura speciale originariamente
allegata alla querela, la sottoscrizione della querela da parte del procuratore
speciale non è autenticata e tuttavia la querela è stata presentata da un
incaricato.

sottoscrizione determina l’improcedibilità dell’azione penale, per l’ipotesi in cui la
querela non venga presentata personalmente dall’interessato, ma venga
recapitata da un incaricato, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza
dell’atto dal titolare del diritto di querela. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21447 del
19/02/2008 dep. 28/05/2008 Rv. 240063. Fattispecie in cui l’atto di querela
recava solo la sottoscrizione del querelante, oltre al timbro di deposito apposto
dal funzionario della Procura della Repubblica, e risultava privo della controfirma
del difensore in calce alla sottoscrizione della persona offesa).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
perché l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela.
La decisione assunta rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di
ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela.

Così deliberato in data 18.12.2013.

In tema di formalità della querela, la mancata autenticazione della

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