Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5524 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5524 Anno 2014
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
Carlin Omar, nato a Gela il 16.7.1977;
Fioretti Andrea, nato a Santa Maria Nuova il 10.4.1963;
Giordanella Antonio, nato a Gela il 20.6.1967;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona in data 7.6.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, il
quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio
nei confronti di Carlin e che gli altri ricorsi siano dichiarati inammissibili.
Udito il difensore Avv. Paolo Bonaiuti, anche in sostituzione degli Avv. Stefano
Radovani, Susanna Chiabotto e Giancarlo Pittelli, per tutti gli imputati, il quale ha
concluso per l’accoglimento del ricorso,

Data Udienza: 18/12/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza del 27.10.2010, il Tribunale di Ancona dichiarò Carlin Omar,
Fioretti Andrea e Giordanella Antonio responsabili del reato di estorsione e
condannò ciascuno alla pena di anni 7 di reclusione ed € 1.500,00 di multa. Gli
imputati furono altresì condannati in solido al risarcimento dei danni ed alla
rifusione delle spese a favore delle parti civili Baldassari Mauro e Gioielli Maria
Grazia.

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte
d’appello di Ancona, con sentenza del 7.6.2012, confermò la decisione di primo
grado, condannando gli imputati in solido alla rifusione a favore delle parti civili
delle ulteriori spese di giudizio.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
Carlin Oscar deduce vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale si
sarebbe limitata a ritenere con condivisibili i motivi di appello relativi al
trattamento sanzionatorio, senza precisare la ragioni di tale non condivisione.
I difensori di Fioretti Andrea e Giordanella Antonio deducono violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione alla dedotta richiesta di riqualificare il
fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dal momento che Giordanella
difendeva le ragioni della Mengarelli, con la quale aveva una relazione
sentimentale. Le pretese risarcitorie erano correlate all’interruzione del rapporto
societario tra Mengarelli e Baldassarri ed alla mancata corresponsione delle
somme derivanti dall’attività lavorativa di Giordanella in favore delle persone
offese. Sarebbe apodittica l’affermazione della Corte d’appello secondo cui
l’azione era finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che non avrebbe
potuto essere azionata dinnanzi al giudice.
Con motivi nuovi i difensori di Fioretti Andrea e Giordanella Antonio
deducono ulteriori argomenti a sostegno della tesi dell’esercizio arbitrario delle
proprie ragioni, attraverso una dettagliata ricostruzione della vicenda,
affermando che unico autore delle minacce in danno della persona offesa
sarebbe stato Carlin. Giordanella avrebbe agito al solo fine di azionare un
preteso diritto e Fioretti sarebbe estraneo ai fatti.

Considerato in diritto

Il ricorso proposto da Carlin Omar è infondato.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una
valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti
dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice

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dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione
alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione
della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e
globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del
20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. mass. n. 155508; n.
148766; n. 117242).

infondato e svolge censure di merito.
Anzitutto non è censurabile in questa sede la ricostruzione dei fatti operata
dai giudici di merito, non risultando la relativa motivazione inficiata da manifesta
illogicità.
La Corte territoriale ha escluso l’esistenza in capo agli imputati di un diritto
azionabile davanti al giudice.
La prospettazione del sequestro di persona in danno del figlio delle persone
offese (secondo quanto ricostruito dai giudici di merito) appare minaccia di tale
gravità, da non poter essere interpretata quale manifestazione dell’intenzione di
azionare un preteso diritto, bensì a quella della sopraffazione.
I motivi nuovi proposti nell’interesse di Giordanella e Fiorettti si risolvono
nella prospettazione di una ricostruzione della vicenda diversa da quella operata
dai giudici di merito e come tale inammissibile in questa sede.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i
ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in data 18.12.2013.

Il ricorso proposto nell’interesse di Fioretti Andrea e Giordanella Antonio è

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