Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 552 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 552 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VELLA SALVATORE nato il 04/02/1949 a PALERMO

avverso la sentenza del 21/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, in riforma
della sentenza del 22/12/2015 del Tribunale di Palermo, ha condannato Salvatore Vella
alla pena di mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 6, comma 1,
lett. b), d.l. 172/2008 (per aver depositato in modo incontrollato rifiuti speciali e
pericolosi, in particolare carcasse di automobili non bonificate, in un’area nella sua
disponibilità, non autorizzata al deposito e stoccaggio di rifiuti).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

dovuto essere ricondotta alla ipotesi di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 172/2008,
occorrendo l’accertamento della imprenditorialità della condotta per poter configurare il
reato di cui alla lett. b) della disposizione; ha prospettato ulteriore vizio della motivazione
in riferimento alla affermazione della sua responsabilità, fondata sulla sua veste di
proprietario del terreno nel quale erano stati abbandonati i rifiuti, in assenza di atti di
gestione dei rifiuti; ha lamentato anche il mancato riconoscimento della circostanza
attenuante di cui all’art. 6, lett. f), d.l. 172/2008.
Infine ha lamentato ulteriore violazione di legge e vizio della motivazione in
conseguenza del mutamento in appello della decisione assolutoria assunta dal Tribunale,
attraverso una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte nel primo giudizio, in
mancanza di una loro rinnovazione innanzi al giudice dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte d’appello ha riformato la pronuncia di assoluzione sulla base dei
medesimi elementi di fatto già considerati dal Tribunale, e non di una diversa valutazione
delle prove dichiarative assunte nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo
configurabile un deposito incontrollato di rifiuti, cosicché non era necessario rinnovarne
l’assunzione, come invece eccepito dal ricorrente, che ha impropriamente richiamato al
riguardo le sentenze Dasgupta e Patalano delle Sezioni Unite di questa Corte; la Corte
d’appello ha, infatti ritenuto che l’imputato avesse consapevolmente consentito ad un
terzo, titolare di una autodemolizione posta di fronte al fondo di cui l’imputato aveva la
disponibilità, di depositarvi carcasse di autoveicoli fuori uso, in parte ancora da
bonificare, in tal modo concorrendo consapevolmente con il titolare di un’impresa alla
realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti.
Tali considerazioni risultano del tutto corrette e sfuggono alla denuncia di
violazione di legge penale e illogicità della motivazione, essendo stata affermata la
responsabilità dell’imputato per la sua consapevole collaborazione a una attività
imprenditoriale, nell’ambito della quale è stato realizzato un deposito incontrollato di

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violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto la condotta contestata avrebbe

rifiuti, e non sulla base della sua sola veste di possessore del fondo nel quale tale
deposito è stato realizzato.
Ne consegue la manifesta infondatezza di tutte le doglianze cui il ricorso è stato
affidato, e con essa la sua inammissibilità.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle a ynende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Preside

dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

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