Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5516 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5516 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
La Mela Agatina nata a Catania il 28.1.1976
avverso la sentenza n.2005 della Corte d’appello di Salerno,in data 21.4.2008;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi , che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udita per la parte civile Autostrade per l’Italia SpA, l’avvocato Agostino Quaranta
in sostituzione dell’avvocato Agostino Imposimato;
Udito per l’imputato, l’avv. Camillo Irace in sostituzione dell’avvocato Giovanni
Gioia, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

1

Data Udienza: 22/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte d’appello di Salerno ,
confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che il 21.4.2008 aveva
condannato La Mela Agatina,titolare di una ditta di autotrasporti ,in concorso
con gli autisti di un veicolo tenuto in locazione finanziaria dalla ditta
dell’imputata, per insolvenza fraudolenta in danno della società Autostrade per

Viacard,dieci obbligazioni con il proposito di non adempiere
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputata ,
chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo il vizio di motivazione in
punto di avvenuto pagamento del dovuto, sin dal febbraio 2006 ed in punto di
condanna alla rifusione delle spese alla parte civile, avendo la Corte liquidato tali
spese in modo generico, senza puntuale indicazione delle singole voci.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato perché formulato in modo generico ed
esplorativo.
2.1 In ordine al primo rilievo la Corte territoriale ha opportunamente ricordato
che la causa estintiva del reato di insolvenza fraudolenta presuppone l’integrale
adempimento dell’obbligazione, che deve ricomprendere anche il risarcimento del
danno ed il rimborso delle spese e che solo con il recupero integrale del credito
può ritenersi adempiuta l’obbligazione,che nel caso di specie, trattandosi di un
adempimento tardivo, doveva riguardare anche gli effetti derivanti dalla mora, dal
pagamento degli interessi e della rivalutazione. La Corte, con una decisione,
conforme al diritto, motivata in modo logico ed esaustivo e non merita censure,
non ha ravvisato tali presupposti.
2.2 Manifestamente infondato è anche il rilievo relativo alla liquidazione delle
spese in favore della parte civile.
Nel caso in esame, la Corte di merito, nell’ambito del proprio potere discrezionale,
ha ritenuto opportuno liquidare alla parte civile, globalmente, €700,00 , senza far
ricorso alle tabelle professionali : la liquidazione è oggettivamente assai
contenuta e mantenuta al disotto dei limiti tariffari.
2.3 Questa Corte ha già affermato che l’imputato che impugna la statuizione
della sentenza relativa alla liquidazione delle spese processuali in favore della
parte civile ha l’onere di dimostrare, ove la liquidazione sia stata fatta in misura

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l’Italia SpA ,avendo contratto ,transitando per la barriera riservata al servizio

assai contenuta, l’esistenza di uno specifico interesse a che la liquidazione sia
operata secondo le tariffe professionali. Sentenza n.24790/2010 rv 247737
Il principio è condiviso da questo Collegio anche perché, sui limiti del sindacato
di legittimità sulla liquidazione delle spese tra le parti , si è più volte pronunziata
la Cassazione civile che ha sempre precisato come tale sindacato sia ammissibile
solo se il ricorrente non si limiti a generiche censure ma indichi specificamente le
voci di tabella che si ritengono violate (cfr., da ultimo, sez. 3^, 29 ottobre 2001 n.
sez. 2^, 23 maggio 2000 n. 6733; sez. lav., 18 agosto 1999 n. 8721).
2.4 Questo onere, a parere della Corte, incombe sulla parte anche nel caso di
liquidazione operata complessivamente dal giudice di merito e sempre che la
liquidazione non rimanga nei limiti dei valori minimi tariffari , nel qual caso
nessun pregiudizio può derivare all’imputato dalla mancata esplicitazione delle
ragioni della determinazione , sicchè in difetto di specifiche e puntuali eccezioni
da parte di quest’ultimo , non si configura un concreto interesse
all’impugnazione.
2.5 Nel caso in esame, poiché il motivo non è specifico, la mancanza di un
concreto interesse all’impugnazione comporta l’inammissibilità del motivo.
3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile:ai
sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00),I1 ricorrente va anche
condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore

13417; sez. 2^, 1^ dicembre 2000 n. 15373; sez. 3^, 25 maggio 2000 n. 6864;

della costituita parte civile che ne ha fatto richiesta,che si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende, oltre alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile

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I

autostrade per l’Italia SpA che liquida in euro 2.000,00 ,omnicomprensive, oltre

IVA e CPA.

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