Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5515 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5515 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Ciuppa Gaetano nato a Catania il 8.4.1958
avverso la sentenza n.1184/2009 della Corte d’appello di Messina, sezione
penale, del 6.7.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi , che ha concluso per l’annullamento con rinvio per difetto di motivazione.
RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 22/10/2013

1.Con la sentenza indicata in epigrafe

, la Corte d’appello di Catania , in

riforma della sentenza del Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant’Agata di
Militello che aveva assolto Ciuppa , ha dichiarato la prescrizione del reato.
1.1 La Corte territoriale ha accolto ,in motivazione, le censure mosse con l’atto
d’appello dal P.G., in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo,
ravvisando elementi di responsabilità tali da non poter confermare l’assoluzione .
Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente l’imputato ,chiedendo
ravvisato la sussistenza del raggiro nell’aver semplicemente taciuto un elemento
della contrattazione e senza riconoscere valore alla documentazione proposta
dalla difesa, in particolare alla intervenuta risoluzione del precedente contratto ,
attesa la volontà di recedere dallo stesso espressa dal Mollica in atto
stragiudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel giudizio
di legittimità.
2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n.35490/2009 rv 244275,
che questo Collegio fa propria ed alla quale intende dare continuità, hanno
affermato che “In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili

in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il
giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla
declaratoria della causa estintiva.”
2.2 Pertanto,in assenza di una dichiarazione ,formulata nei tempi e modi di rito,
di rinuncia alla prescrizione del reato , una volta verificatosi il decorso del tempo
utile alla prescrizione, è interdetta ogni ulteriore pronuncia in sede di
impugnazione.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell’articolo
616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella

2

l’annullamento della sentenza e deducendo il vizio di motivazione avendo la Corte

sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare
in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Coì deciso in Roma il 22 ottobre 2013

(M.

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