Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5515 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5515 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LUCCI]] ERMANNO N. IL 27/10/1940
avverso la sentenza n. 603/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 21/11/2012

FATTO E DIRITTO
LUCCHI ERMANNO ricorre in cassazione avverso la sentenza, in epigrafe
Indicata, della Corte d’Appello di Genova che ha confermato la sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti il 9.10.2008 dal Tribunale dello stesso
capoluogo in ordine al delitto di cui all’art. 73 co. 1. e 6 ed 80 co. 2 d.P.R.
309/90.
Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce che la
Corte d’appello h ripetuto pedissequamente il ragionamento logico giuridico
già svolto dal Tribunale senza aggiungere alcunché ritenendo provata la
penale responsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie
del coimputato Parodi Giuseppe.
Si censura con il secondo motivo la mancata concessione delle attenuanti
generiche.
Con memoria difensiva depositata in termini si ribadiscono i motivi del
ricorso, e si chiede l’esclusione dell’aggravante dell’ingente quantitativo di
cui all’art. 80 d.P.R. 309/90.
Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel
giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione
del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del
giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha
fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche,
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto,
pressocchè costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a
norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile Jay ocu/i, in quanto l’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione
limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un
logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza
della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18;
conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n.
6402/1997).
Più specificamente “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che
possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa,
e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali”
(Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta
illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato” significa in modo assolutamente inequivocabile
che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato
di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
D’altronde, la Corte di merito circa la valutazione delle dichiarazioni
accusatorie del Parodi indica numerosi riscontri estrinseci ed oggettivi che
ne evidenziano l’attendibilità e la credibilità.
Quanto alla censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti
generiche si osserva che, in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti in parola, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non
solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003
n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi
Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 rv. 211583), ma anche, quando
impone un obbligo di motivazione espressa per la concessione di

un’attenuante negata dal primo giudice o per l’esclusione di un’aggravante,
oppure perché si è effettuata una differente qualificazione di un fatto o si è
ritenuto insussistente un reato (Cass. sez. V 29 dicembre 1999 n. 14745 rv.
215198), afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui
all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di
mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908 rv. 229298).
Certamente, per il caso di specie, non può sostenersi che la quantificazione
della pena, con riferimento alle denegate attenuanti generiche, operata
prima dal Tribunale e fatta propria dalla Corte distrettuale, sia frutto di
arbitrio.
Da ultimo in riferimento alla richiesta di escludere l’aggravante di cui all’art.
80 d.P.R. 309/90 si osserva che la contestazione ha riguardato la
detenzione di Kg. 126,855 lordi di sostanza stupefacente tipo hashish, si
osserva che essa non è stata oggetto dei motivi di gravame di merito e,
pertanto, è improponibile in questa sede.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in camera di consiglio il 21 novembre 2012.

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