Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5514 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5514 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Cervo Amilcare, nato a Napoli 1’8.10.1987
Iodice Giuseppe nato a Napoli il 23.5.1976
avverso la sentenza n. della Corte d’appello di Napoli, Va sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Fulvio Baldi , che ha concluso per il rigetto di entrambi
i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
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Data Udienza: 22/10/2013

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli,
confermava la sentenza del GUP del Tribunale della stessa città , in
data 9.12.2011 , che aveva condannato Cervo Amilcare ,riconosciute
le attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione ed euro
700,00 di multa e Iodice Giuseppe alla pena di anni cinque ,mesi
sette e giorni sei di reclusione ed euro 700,00 di multa ,per i reati di

CERVO AMILCARE
1) del delitto di cui agli artt. 110, 8 I cpv., 56-629 cpv in relazione all’art.
628-1 e III comma n° I c.p., 7 della L. 12.07. 199 1.n.,203, perché in
concorso e riunione con altre persone allo stato non identificate, con più
azioni esecutive di un unico disegno criminoso ed in tempi diversi, mediante
minacce esplicite rivolte ai soggetti di volta in volta presenti sul cantiere
dell’impresa D.G. Costruzioni di S. Antimo, che aveva in corso la
realizzazione di lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito in via Giulio
Pastore del Comune di Casoria, in quanto, in particolare:
a) agli inizi del mese di settembre 2010, due persone si presentavano sul
cantiere, dicendo ad Aselli Andrea -collaboratore tecnico dell’ impresa-di
riferire al titolare che avrebbe dovuto ” mettersi posto con gli amici di
Casoria”;
b) il 22.9.10 Cervo Amilcare si presentava sul cantiere, unitamente ad altra
persona e, rivolto ad Aselli Andrea e riferendosi agli operai ivi presenti,
affermava testualmente: “oggi non si lavora, abbandonate il cantiere … vi
spariamo,” allontanandosi solo dopo che gli operai avevano effettivamente
abbandonato il cantiere;
c) il 24.9.10 Cervo Amilcare si presentava sul cantiere e, rivolto agli operai
ivi presenti, tra cui D’Errico Leopoldo, affermava testualmente: “ti dò un ‘ora
di tempo per andare via, altrimenti ti sparo (…) ti sparo se entro un ‘ora non te
ne vai (…) ti do un ‘ora di tempo, vado a farmi un giro e se torno ti sparo un
paio di botte;”compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere
il titolare della suddetta impresa a corrispondere somme indebite di denaro
a titolo di tangente estorsiva , senza che l’evento si realizzasse per cause
indipendenti dalla loro volontà.Con l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91
per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis
c.p. ed al fine di agevolare le attività del clan camorristico operante in
Casoria e zone circostanti. In Casoria, nel mese di settembre 2010.
IODICE GIUSEPPE
2) dei delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56-629 cpv in relazione all ‘art.
628,1 e III comma n° 1 C.p., 7 della 1… 12.07.1991 n. 203, perché in
concorso e riunione con altre persone allo stato non identificate, con più
azioni esecutive di un unico disegno criminoso ed in tempi diversi, mediante
minacce esplicite rivolte a Barisano Ottorino, contitolare dell’autorimessa
sita in Arpino di Casoria, ed in particolare:
a) presentandosi, in data 10.4.2010, unitamente ad altra persona a bordo di
un’autovettura del tipo Ford Fiesta di colore Verde targata BY067CR e
pronunziando, con tono minaccioso, la seguente espressione: “Prepara i
soldi e rivolgiti agli amici di Afragola”;
b) presentandosi, in data 17.1.2011, unitamente ad altra persona a bordo
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seguito indicati:

e) presentandosi, in data 25.2.11, unitamente ad altra persona a bordo di una moto
del tipo T-Max di colore nero, targata CF94508 e pronunziando, con tono
minaccioso, la seguente espressione: “Hai capito che devi portare immediatamente i
soldi ad Afragola! Se per stasera non li porti, ti incendio tutti i camion che hai nel
parcheggio e ti sparo! “compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco ,a
costringere il predetto Barisano Ottorino a corrispondere somme indebite di denaro
a titolo di tangente estorsiva, senza che l’evento si realizzasse per cause
indipendenti dalla loro volontà;con l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91 per aver
commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis C.p. ed al fine
di agevolare le attività del clan camorristico operante in Casoria e zone circostanti.
In Arpino di Casoria dal 14.4.2010 al 25 .2.2011Con la recidiva specifica,
infraquinquennale, reiterata ed aggravata ex art. 99-IV e V comma c.p. per Iodice
Pietro.

1.1Avverso tale sentenza propongono ricorso i difensori degli
imputati chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo :
Cervo:
a)la violazione del’art.606 co 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per vizio di
illogicità ed erronea applicazione della legge penale avendo i giudici
della Corte erroneamente ritenuto attendibile il riconoscimento
effettuato dalle parti offese nonostante le modalità di acquisizione
della foto dell’imputato presso gli uffici comunale ; avendo
erroneamente accomunato la posizione dei due correi in una erronea
ricostruzione della condotta di Cervo che aveva compiuto solo due
accessi al cantiere e che era stato arrestato dopo un anno dai fatti,
nonostante i lavori non fossero mai stati interrotti , condotta che
configura un’ipotesi di desistenza;
b) la violazione del’art.606 co 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen in relazione
all’art.7 L. n.203 /1991 L’aggravante è stata erroneamente ritenuta
sulla base del semplice invito a mettersi a posto con gli amici di
Casoria , un riferimento generico incapace di determinare la
condizione di assoggettamento e di omertà propria dell’associazione
mafiosa. Non è stato evocato un gruppo criminale noto e capace di
intimidire con la sua organizzazione. L’assenza dell’elemento
organizzativo priva la minaccia di intensità e potenzialità fuorviante,

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di un’autovettura del tipo Ford Fiesta di colore grigio e pronunziando, con
tono minaccioso, la seguente espressione: “Non hai rispettato i compagni di
Afragola. quindi se stasera non vieni a portare i soldi, prederemo seri provvedimenti,
li faremo chiudere l’autorimessa;

non potendosi,comunque, arguire il carattere di mafiosità dalla
reazione delle parti lese.
Iodice :
La violazione del’art.606 co 1 lett. b) cod.proc.pen in relazione
all’art.56 co3 cod.pen. ed in relazione all’art.7 della legge n.203 del
1991: La Corte erroneamente non ha ritenuto la desistenza volontaria
anche se non si erano ripetuti accessi presso il cantiere da parte di
da tempo gli estortori avevano interrotto l’azione,l’aggravante è stata
ritenuta solo in ragione della presenza ,sul territorio, di un sodalizio
criminoso, in virtù di una sorta di principio della territorialità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
2.1 Manifestamente infondato è il motivo del ricorso Cervo, relativo al
riconoscimento fotografico ,non solo perché il ricorrente si limita ad
affermare la illogicità dell’individuazione e la inattendibilità delle
dichiarazioni dei testi senza spiegarne le ragioni e formulando
,pertanto, una censura del tutto generica ed inammissibile. La Corte
,con una motivazione logica e non contraddittoria, ha valutato la
prova attendibile perché le dichiarazioni conformi di due testi,
chiamati all’individuazione, si riscontrano vicendevolmente, sicchè la
prova dichiarativa ne rimane rafforzata.
2.2 La Corte,inoltre, ha anche opportunamente evidenziato che la

coloro che reclamavano il pizzo e gli arresti erano intervenuti quando

scelta del rito abbreviato rispecchia la volontà di escludere maggiori
approfondimenti sulla prova dichiarativa, sottraendosi alla logica del
contraddittorio ed precludendosi recuperi critici in sede di
impugnazione , fatta eccezione per i motivi di stretta legittimità.
E’,infatti, noto che ” Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento

“a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiamento
negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la
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regiudicanda sia definita all’udienza preliminare alla stregua degli atti
di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di
prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso
delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono
normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme
ordinarie del “dibattimento”. Tuttavia tale negozio processuale di tipo
abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano
incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio
speciale, g arante della legalità del procedimento probatorio. Ne
consegue che in esso, mentre non rilevano ne’ l’inutilizzabilità
cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari
connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può
utilizzare prove, pure assunte “secundum legem”, ma diverse da quelle
legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l’art. 526 cod. proc.
pen., con i correlati divieti di lettura di cui all’art. 514 stesso codice (in
quanto in tal caso il vizio-sanzione dell’atto probatorio è neutralizzato
dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), ne’ le ipotesi di
inutilizzabilità “relativa” stabilite dalla legge in via esclusiva con
riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla
categoria sanzionatoria dell’inutilizzabilità cosiddetta ‘Patologica”,
inerente, cioè, agli atti probatori assunti “contra legem”, la cui
utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma
in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini
preliminari e dell’udienza preliminare, nonché le procedure incidentali

nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa

cautelari e quelle negoziali di merito.SS.UU n.16 del 2000 rv 216246″.
2.3 Infondata è anche la censura relativa al mancato riconoscimento
della desistenza, comune ad entrambi i ricorsi.
2.4 Con un apprezzamento che coinvolge gli aspetti del fatto, e
pertanto non censurabile in questa sede,trattandosi comunque di
una motivazione aliena dai vizi propri di cui all’art.606 co 1 lett.e), la
Corte di merito ha ritenuto insussistenti gli elementi che qualificano

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la desistenza volontaria perché l’attività estorsiva dei due imputati fu
interrotta in un caso dalle indagini della P.G. e nell’altro dalla
denuncia delle vittime.
La motivazione della Corte è logica e coerente con i principi di diritto
che attribuiscono alla desistenza natura di esimente speciale e che,
per tale caratteristica, postulano che la stessa debba essere
deliberata in una situazione di libertà interiore, indipendente da
menomandone la libera determinazione.(rv 207647).
2.5 Quanto all’aggravante di cui all’art.7 legge n.203 del 1991
entrambi i ricorrenti lamentano l’insussistenza del metodo mafioso se
riferito ad una generica forza intimidatrice sprovvista di specifici
riferimenti al gruppo criminale di appartenenza. La censura ,però,
non è efficace perché, come più volte è stato ritenuto da questa Corte,
la circostanza aggravante, nella precipua ipotesi del metodo mafioso
è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di
un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella
commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento
minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del
soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi
appartenga ad un siffatto sodalizio.
2.6 E’ già stato ritenuto da questa Corte,infatti, che la aggravante
consiste nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumono la veste
propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più
penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della

fattori esterni che influiscano sulla volontà dell’agente,

sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso ( n. 2204/1998 rv
211178).
3.Per motivi che precedono i ricorsi devono essere dichiarati entrambi
inammissibili : ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo
ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella

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Ip

determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a
favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille,ciascuno, alla
Cassa delle ammende.
Così d
Il Con
(

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