Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 551 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 551 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIANNONE FILIPPO nato il 25/11/1988 a PALERMO

avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo, con la decisione in epigrafe
indicata, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva
condannato Giannone Filippo alla pena di mesi 6 di arresto ed € 3.000,00
di ammenda relativamente al reato di cui all’art. 110, cod. pen. e 256, d.
Igs. 152/2006; accertato il 1 febbraio 2013.

unico motivo di ricorso: violazione di legge, art. 111, Cost., 125, 192 e
533 cod. proc. pen., e art. 256, d. Igs. 152/2006, e vizio di motivazione
con travisamento della prova testimoniale di Mallia, ed inoltre per
assenza assoluta di motivazione sul concorso ex art. 110 cod. pen.
3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del

motivo e per genericità, articolato in fatto; peraltro reitera i motivi di
appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado in doppia
conforme) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste
illogicità rilevando come «… i militari della Capitaneria di Porto …
unitamente al personale dell’Arpa giungevano in fondo Picone ove
sorprendevano gli odierni imputati intenti in una attività non autorizzata
di gestione di rifiuti pericolosi e non … impegnati in operazioni di
movimentazione e contestuale carico di tubi e serpentine di rame ..
all’interno di un magazzino a bordo del cassone dell’autocarro … intestato
al Garofalo».
Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico,
e si limita a ritenere non motivata la decisione; reiterando le motivazioni
dell’appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione
impugnata.
È inammissibile II ricorso per Cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado,
sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e
logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così
prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico

2. Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite il difensore, con un

determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014,
Cariolo e altri, Rv. 26060801).
3. 1. Sul denunciato travisamento della prova testimoniale si
deve rilevare l’assenza di produzione del relativo verbale: « Il ricorso per
cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una
dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di
inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla

la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il
contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. 3, n. 19957 del
21/09/2016 – dep. 27/04/2017, Saccomanno, Rv. 26980101). Inoltre il
travisamento non è stato oggetto dei motivi di appello.
3. 2. Anche sul concorso di persone ex art. 110, cod. pen. il
ricorso risulta estremamente generico, teorico, e non prospetta motivi di
legittimità alla decisione impugnata, peraltro non oggetto dei motivi di
appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo .tte

Piero SAVANI

OCCI

integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare

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