Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 551 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 551 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DENARO BRUNO N. IL 21/09/1990
FLORA SALVATORE N. IL 03/11/1990
avverso l’ordinanza n. 693/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
04/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
itge/sentite le conclusioni del PG Dott. E 7/ CLA,
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Udit i difensor Avv.•

e

Data Udienza: 21/10/2015

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate non possono trovare ingresso in questa sede. Dalla motivazione delle
ordinanze impugnate si evince infatti che, per quanto riguarda Denaro Bruno, il giudice a
quo,dopo aver correttamente sottolineato l’obbligo di attestare, con certificazione pubblica,lo
stato attuale di tossicodipendenza,dando atto delle procedure seguite per accertare tale
condizione, ha rilevato che non vi era agli atti alcuna certificazione pubblica in merito allo stato
di tossicodipendenza dell’indagato. Né- precisa il giudice a quo- poteva, a tal fine, essere
utilizzato il programma redatto dalla Comunità, che presupponeva l’attestazione del SERT.
Anche per quanto attiene a Flora, il Tribunale ha rilevato che non vi era agli atti certificazione
pubblica dell’attuale stato di tossicodipendenza dell’indagato, atteso che l’attestazione del
SERT presentata risaliva ad oltre tre anni prima.
Trattasi, in entrambi i casi, di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie
logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e
perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
2.1 ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc.
pen., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a
quello della somma di euro mille ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-10-2015.

1. Denaro Bruno e Flora Salvatore ricorrono per cassazione avverso le ordinanze in epigrafe
indicate, che hanno rigettato l’appello avverso i provvedimenti reiettivi delle istanze presentate
dagli indagati, ex art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, emessi dal Gip del Tribunale di
Catania.
2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto erroneamente il
giudice a quo ha ritenuto che agli atti non vi fosse alcuna certificazione pubblica in merito allo
stato di tossicodipendenza, poiché la documentazione necessaria a supportare le istanze era a
disposizione del giudicante. Nè il Tribunale ha adeguatamente motivato le pronunce
reiettive,non esplicitando, in alcun modo, i parametri della decisione.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

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