Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 551 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 551 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Alfano Vincenzo, nato il 10.7.1978 a Napoli avverso la sentenza
pronunciata il 29.3.2012 dalla corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano..

s
FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 29.3.2012 in camera di consiglio, la corte
di appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto da Alfano
Vincenzo avverso la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in
composizione monocratica, sezione distaccata di Frattamaggiore, aveva
condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cui
all’art. 496, c.p., per avere falsamente attestato la propria identità al
personale in servizio presso il commissariato di polizia di

Data Udienza: 05/07/2013

Frattamaggiore, al quale dichiarava di essere nato il 9.9.1983, laddove
la sua vera data di nascita era il 10.7.1978.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto personalmente ricorso per cassazione
l’Alfano, nel frattempo detenuto per altra causa, lamentando violazione

data di celebrazione dell’udienza innanzi alla corte di appello e fornendo
una ricostruzione alternativa dei fatti per i quali è stato condannato
3. Con requisitoria scritta depositata il 19.2.2013 il sostituto procuratore
generale presso la Corte di Cassazione chiedeva che il ricorso venisse
dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.
5. Da un lato, infatti, appare assolutamente generico il rilievo di ordine
processuale, sul mancato avviso all’imputato ed al difensore, oltre che
manifestamente infondato, in quanto la decisione della corte di appello,
pur avendo assunto la forma di sentenza (circostanza del tutto
irrilevante ai fini della legittimità della decisione stessa, posto che la
pronuncia

di

inammissibilità

di

un’impugnazione

non deve

necessariamente assumere la forma dell’ordinanza: cfr. Cass., sez. I,
2.12.1992, n. 5014, R., rv. 192713), è stata adottata de plano all’esito
del procedimento in camera di consiglio previsto dall’art. 591, co. 2,
c.p.p., che si svolge senza contraddittorio e che non deve essere
preceduto dagli adempimenti previsti in via generale dall’art. 127,
c.p.p., per i procedimenti in camera di consiglio, né, in particolare,
dall’avviso alle parti della data dell’udienza (cfr. Cass., sez. V, 8.4.1992,
n. 104; Cass., sez. VI, 22.11.2011, n. 48752, M., rv. 251565; Cass.,
sez. III, 22.11.2000, M., rv. 218354).
6. Il secondo motivo di ricorso, d’altro canto, appare tutto incentrato su
censure di fatto, non consentite in questa sede di legittimità, che,
peraltro, non investono il punto nodale della motivazione della decisione
impugnata, avendo la corte territoriale dichiarato l’inammissibilità
dell’appello sul rilievo, non contestato dal ricorrente, della mancata
presentazione dei motivi di impugnazione.

2

di legge in relazione al mancato avviso all’imputato ed al difensore della

6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto da Alfano
Vincenzo va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna di
quest’ultimo, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, in favore della cassa delle ammende, di una
somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro

facilmente evitabile dal ricorrente stesso, che, quindi, non può ritenersi
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 5.7.2013.

1000,00, tenuto conto della evidente inammissibilità del ricorso,

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