Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5509 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5509 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIANESE ANTONIO N. IL 15/03/1980
MAISTO SANDRO N. IL 28/04/1970
avverso la sentenza n. 10635/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
f3c, -ge
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.”- – c>
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 22/10/2013

PIANESE Antonio e MAISTO Sandro ricorrono per Cassazione avverso la
sentenza 1.6.2012 con la quale la Corte d’Appello di Napoli, in parziale
modifica della decisione 15.6.2011 del GIP del Tribunale di Napoli, sono
stati condannati rispettivamente alla pena di anni due di reclusione ex €
600,00 di multa per la violazione degli artt. 56, 629 cp; ed anni uno di reclusione e 240,00 € di multa per la violazione degli artt. 10, 12, 14 1. 497/74
riconosciuta la attenuante di cui all’art. 5 ritenuta equivalente alla contestata
recidiva.
Entrambi gli imputati chiedono l’annullamento della sentenza impugnata e
rispettivamente deducono quanto segue:
PIANESE Antonio
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. B) cpp, erronea applicazione dell’art. 56 III’
comma cp, perché il fatto ascritto doveva essere considerato non punibile
non rivestendo neppure gli estremi del delitto tentato alla luce anche della
resistenza volontaria
§2.) ex art. 606 I^ comma lett. E) cpp, vizio di motivazione perché la Corte
d’Appello non ha spiegato le ragioni per le quali non ha riconosciuto le attenuanti generiche.
MAISTO Sandro
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. B) cpp erronea applicazione dell’art. 133 cp e
vizio della motivazione perché la Corte d’Appello non ha indicato le ragioni
per le quali fossero infondate le tesi della difesa.
§2.) ex art. 606 I^ comma lett. B) cpp, erronea applicazione degli artt. 69 e
99 cp e vizio della motivazione. La difesa lamenta che la Corte d’Appello
non ha spiegato le ragioni per le quali sia stata ritenuta sussistente la aggravante della recidiva, e perchè questa sia stata ritenuta equivalente alla attenuante di cui all’art. 5 1. 895/67.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso del PIANESE e il primo motivo di ricorso del
MAISTO sono manifestamente infondati perché generici e come tali devono
essere dichiarati inammissibili. Con riferimento alla più specifica doglianza
del PIANESE va osservato che la Corte d’Appello esaminando le ragioni di
gravame ha correttamente affermato che ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie del delitto tentato, va presa
in considerazione la azione e non l’aspetto dell’evento, così come sostiene la
difesa. Nel caso in esame il Giudice dell’appello ha ritenuto che i mezzi
adoperati dal PIANESE ai fini della commissione del reato tentato fossero
univoci ed idonei alla realizzazione dell’evento. Lo stesso giudicante ha
inoltre affermato che la circostanza del mancato raggiungimento del risultato voluto, a seguito dell’intervento della polizia giudiziaria non porta a qualificare “impossibile” l’evento a causa dell’inidoneità dell’azione, poiché lo

MOTIVI DELLA DECISIONE

accertamento deve essere compiuto in ordine all’intrinseca adeguatezza dell’azione che, nel caso in esame, porta ad escludere il verificarsi di un’ipotesi di desistenza volontaria. La valutazione dell’idoneità e dell’univocità della condotta sono riconducibili ad apprezzamenti di fatto che non possono
essere riconsiderati in sede di legittimità.
Sotto il profilo di stretto diritto, i principi ai quali la Corte territoriale mostra
di essersi attenuta, sono corretti.
Con riferimento alla doglianza del MAISTO va osservato che è adeguata e
sufficiente la motivazione con la quale la Corte d’Appello ha giustificato la
decisione di non riconoscere le attenuanti generiche. Il richiamo al giudizio
negativo della personalità dell’imputato relazionata alla gravità del fatto e ai
precedenti penali dell’imputato è argomento che, riconducibile nell’ambito
dei parametri previsti dall’art. 133 cp, costituisce motivazione adeguata, non
sindacabile nel merito, corretta sul piano del diritto, posto che il giudice ha
fornito la specifica indicazione della ragione della decisione la quale non
presenta caratteri di manifesta illogicità o contraddittorietà con altri punti
della medesima sentenza.
Il secondo motivo di ricorso del PIANESE deve essere rigettato. Dalla complessiva motivazione della decisione impugnata si evince che la Corte territoriale, mentre ha escluso la aggravante di cui all’art. 7 1. 203/91, ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cp, non ha inteso riconoscere le attenuanti generiche, perché in caso contrario avrebbe espresso un giudizio la
cui motivazione si sarebbe posta in contraddizione con la valutazione della
gravità del fatto e della personalità dell’imputato; questa è stata valutata in
termini dichiaratamente negativi ed incompatibili con un possibile riconoscimento delle attenuanti generiche: infatti la Corte d’Appello ha ritenuto
che la personalità dell’imputato sia caratterizzata da un’evoluzione in progressione della pericolosità, sì da imporre il riconoscimento della recidiva,
giudizio quest’ultimo sufficiente a far comprendere le ragioni per le quali
non sono state riconosciute le attenuanti generiche. Per tali ragioni il ricorso
del PIANESE va rigettato e l’imputato va condannato al pagamento delle
spese processuali.
Il secondo motivo di ricorso del MAISTO va accolto.
Dalla lettura della stessa decisione si evince che la Corte d’Appello ha riconosciuto la sussistenza delle aggravante della recidiva in relazione alla posizione processuale del MAISTO e ha giudicato tale aggravante equivalente
all’attenuante di cui all’art. 5 1. 865/67.
Dalla motivazione stessa peraltro non si evincono né in modo diretto, né in
modo implicito le ragioni per le quali la Corte d’Appello abbia riconosciuto
la aggravante della recidiva e non ha spiegato le ragioni del giudizio di
equivalenza. La motivazione della decisione sul punto si caratterizza quindi
per il vizio di carenza di motivazione, desumibile dal testo del provvedimento impugnato. Il vizio incide su un punto essenziale della motivazione. Conseguentemente, per tale parte la decisione impugnata deve essere annullata
con rinvio degli atti alla Corte d’Appello di Napoli per un nuovo giudizio
sul punto.

P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla recidiva applicata a MAISTO Sandrp e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli per un
nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso del MAISTO.
Rigetta il ricorso di PIANESE Antonio che condanna al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma il 22.10.2013

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