Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5508 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5508 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZARLENGA ANTONIO N. IL 19/05/1952
avverso la sentenza n. 222/2008 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 06/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 22/10/2013

ZARLENGA Antonio ricorre per Cassazione avverso la sentenza 6.11.2012
con la quale la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma della decisione
26.2.2008 del Tribunale di Isernia, lo ha condannato alla pena di giorni 20 di
reclusione per la violazione degli artt. 635 e 612 cp.
La difesa chiede l’annullamento della sentenza impugnata e deduce:
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. B) ed E) cpp, erronea applicazione della
legge penale e vizio della motivazione. La difesa sostiene che la
motivazione della sentenza impugnata non è condivisibile, è illogica
siccome fondata su un quadro probatorio incerto ed inidoneo a superare il
limite dell’oltre ragionevole dubbio” di cui all’art. 533 cp. perché le
dichiarazioni della persona offesa non sono credibili prive di riscontri nelle
dichiarazioni dei testimoni LILLO Antonio e DEL MATTEO Alessandro.
§2.) ex art. 606 I” comma lett. B) cpp la violazione dell’art. 157 cp, perché
alla data della pronuncia della sentenza di appello, il reato era estinto per
sopravvenuta prescrizione.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. La difesa sostituisce
una propria e soggettiva valutazione del dato probatorio a quella della Corte
d’Appello, senza pervenire ad una efficace critica della motivazione del
provvedimento impugnato, posto che non mette in evidenza vizi specifici
della motivazione che devono essere desumibili dalla lettura del
provvedimento impugnato.
La censura relativa alla valutazione della credibilità della persona offesa
costituita parte civile è infondata ,. la Corte d’Appello ha condotto un’analisi
specifica della credibilità della persona offesa, accertando da un lato una
coerenza intrinseca delle dichiarazioni della stessa, rinvenendo riscontri
esterni, che se pur indiretti, sono comunque idonei a confermare la
credibilità della persona offesa. In diritto la decisione è ineccepibile. Infatti
le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano
alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più
penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone [Cass. SU 19.7.2012 n. 41461 in Ced
Cass. Rv 253214]. La Corte d’appello ha puntualmente assolto al compito
operando un riscontro incrociato fra le deposizioni di vari testimoni,
confrontandole con quelle della persona offesa.
Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Il reato contestato all’imputato è stato commesso in data 14.11.2004 e
matura la prescrizione il 26.5.2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Campobasso ha definito il giudizio con sentenza in
data 6.11.2012; quindi il giudice dell’appello avrebbe dovuto dichiarare, ex
art. 129 cpp l’estinzione del reato per prescrizione che va qui dichiarata.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per
essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Così deciso in Roma il 22.10.2013

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza per essere i reati estinti per
prescrizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA