Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5506 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5506 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASCALI AGATINO N. IL 28/11/1979
INDELICATO VALENTINA N. IL 04/09/1982
avverso la sentenza n. 3399/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. jrj -ee:rd
che ha concluso per
Ger -é2
/C-4_o

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 22/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

MASCALI Agatino
§1.) ex art. 606 I” comma lett. B) ed e) cpp, erronea applicazione dell’art.
116 cp e vizio della motivazione, perchè sulla base delle circostanze di fatto
conosciute, l’imputato non poteva prevedere che si realizzasse un reato
diverso e più grave rispetto a quello concordato. La difesa pone in evidenza
in particolare che: 1) il veicolo che doveva essere sottratto non era chiuso a
chiave; 2) il bar ove il conducente del mezzo si era recato era
particolarmente affollato, sì che era prevedibile che egli sarebbe stato
assente per lasso di tempo più che sufficiente per la sottrazione
dell’automezzo; 3) precedentemente il correo sorpreso nell’atto di sottrarre
altro veicolo aveva desistito dall’azione senza alcuna reazione. La difesa
conclude pertanto che è erronea la decisione della Corte d’Appello di
applicare l’art. 116 cp.
§2.) ex art. 606 I” comma lett. B) ed E) cpp, erronea applicazione dell’art.
81 cpv. Cp, e vizio della motivazione nel punto in cui la Corte d’Appello ha
escluso di poter riconoscere l’applicazione della continuazione fra i reati di
cui ai capi C) e D). La difesa sostiene che la denuncia di furto del mezzo
utilizzato dal proprietario quando egli sia autore di un reato, è una prassi
assai diffusa alla quale l’imputato si è attenuto; di qui la difesa sostiene che
non è irragionevole ritenere che l’imputato abbia programmato le eventuali
cautele di porre in essere qualora il delitto programmato non fosse andato a
buon fine.
INDELICATO Valentina
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. B) ed E) cpp, in riferimento alla
qualificazione giuridica del delitto di cui al capo D). La difesa sostiene che
il fatto considerato come ipotesi di violazione dell’art. 367 cp, doveva essere
rivalutata in termini di violazione dell’art. 378 cp.
§2.) ex art. 606 I^ comma lett. B) ed E) cpp, erronea applicazione dell’art.
62 bis cp e vizio di motivazione nell’indicazione delle ragioni per le quali
non sono state riconosciute le attenuanti generiche. La difesa sostiene che la
Corte d’Appello non preso in considerazione l’aspetto della scarsa incidenza
della condotta dell’imputata, limitandosi a prendere in considerazione la
gravità del fatto, senza alcuna valutazione concreta della situazione
personale dell’imputata.

MASCALI Agatino e INDELICATO Valentina, accusati del delitto di cui
agli artt. A) 110, 628 cp, b) 367 cp, ricorrono per Cassazione avverso la
sentenza 9.2.2012 con la quale la Corte d’Appello di Catania, li ha
rispettivamente condannati: il MASCALI alla pena di anni 3 di reclusione
per il reato di rapina impropria ex art. 116 in concorso con PALERMO
Damiano (nei cui confronti si è proceduto separatamente) e anni 1 di
reclusione per il reato di cui all’art. 367 cp; l’INDELICATO alla pena di
mesi dieci di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Gli imputati chiedono l’annullamento della decisione impugnata deducendo:

Il primo e il secondo motivo di ricorso del MASCALI sono manifestamente
infondati, perché si deducono questioni di mero fatto senza la formulazione
di censure specifiche in diritto. La difesa non ha illustrato alcuna specifica
violazione né dell’art. 116 cp, né dell’art. 81 cpv. Cp; parimenti la difesa
non ha denunciato alcun vizio della motivazione desumibile dalla lettura del
provvedimento impugnato. Le doglianze sono generiche nel contenuto e non
rispondono alle regole poste dall’art. 581 I^ comma lett. c) cpp, nella
sostanza si limitano alla formulazione di considerazioni in fatto che non
sono suscettibili di considerazione in questa sede.
Alla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna dell’imputato al pagamento delle spese e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la
sanzione prevista dall’art. 616 cpp, ravvisandosi gli estremi della
responsabilità ivi prevista.
Il primo motivo di ricorso dell’INDELICATO è manifestamente infondato.
La difesa non ha messo in evidenza, attraverso un’analisi delle circostanze
di fatto, le ragioni per le quali la fattispecie contestata sia errata, dovendosi
ricondurre la qualificazione del fatto all’ ipotesi prevista dall’art. 378 cp.
Invero la doglianza si traduce in una mera asserzione soggettiva priva di
un’efficace capacità dimostrativa e inidonea a dare a giustificare
l’affermazione che la motivazione della decisione sarebbe manifestamente
illogica.
Il secondo motivo di ricorso dell’INDELICATO è manifestamente
infondato.
Nella specie la difesa formula apprezzamenti in fatto che non sono
suscettibili di considerazione in questa sede, dovendosi dare atto, sotto un
profilo di stretto diritto che la decisione della Corte d’Appello è motivata in
modo adeguato e non è sindacabile nel merito.
Anche in questo caso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la
ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della
somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi nella condotta
processuale della ricorrente gli estremi della responsabilità prevista dall’art.
616 cpp.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 22.10.2013

RITENUTO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA