Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5503 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5503 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOMA ANGELO N. IL 07/12/1965
avverso la sentenza n. 707/2004 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 09/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 7L”:”
49
che ha concluso per
2

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/10/2013

TOMA Angelo, sottoposto a procedimento penale per la violazione dell’art.
648 cp cp per avere ricettato una autovettura, è stato condannato in contumacia dal Tribunale di Taranto con sentenza 24.4.2003.
Il giudice stabiliva in giorni settanta il termine per il deposito della motivazione che peraltro veniva resa in data 26.6.2003. L’estratto contumaciale
della decisione è stato notificato all’imputato, una prima volta in data
3.4.2004 ed una seconda volta in data 23.4.2004.
In data 5.6.2004 la difesa dell’imputato impugnava la sentenza del Tribunale
e la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con sentenza
9.1.2012 ha dichiarato l’inammissibilità del gravame ex art. 591 cpp, perchè proposta oltre i termini di legge.
Avverso quest’ultima decisione ricorre la difesa dell’imputato chiedendo
l’annullamento della sentenza, denunciando:
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. E) cpp, la declaratoria di manifesta illogicità
della motivazione. In particolare, la difesa sostiene che la pronuncia della
Corte d’Appello non spiega le ragioni per le quali ha inteso tenere conto della prima notificazione dell’estratto della sentenza contumaciale, a tal proposito rileva che con la prima notificazione attiene all’estratto contumaciale
della sentenza, mentre il secondo, avvenuto in data 23.4.2004 riguarda
l’avviso di deposito. La difesa sostiene che il termine per la impugnazione
doveva essere determinato sulla base di questa seconda data, con la conseguenza che l’impugnazione sarebbe stata proposta entro i termini di legge.
La difesa sostiene altresì la illogicità della motivazione della pronuncia per ché il giudicante non ha tenuto conto che qualora debba ritenersi perfetta ai
sensi dell’art. 548 III comma cpp la notificazione del primo atto, con la seconda l’imputato è stato indotto in errore nella individuazione dei termini a
difesa.
RITENUTO IN DIRITTO
Dall’esame del fascicolo processuale si rileva che all’imputato è stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza pronunciata dal Tribunale all’udienza 24.4.2003 e depositata il 26.6.2003, una prima volta in data 3.4.2004
ed una seconda volta in data 23.4.2004.
In entrambi i casi gli atti notificati (estratto contumaciale ed avviso di deposito) appaiono completi in ogni loro parte.
Dall’esame del fascicolo risulta (circostanza peraltro neppure contestata dalla difesa) che l’atto di impugnazione avverso la decisione del Tribunale del
24.4.2003 è stato depositato presso la cancelleria del giudice a quo in data
5.6.2004.
Appare pertanto pacifico che l’atto d’impugnazione, con riferimento all’avviso di deposito notificato il 3.4.2004, è stato proposto oltre i termini di legge, così come rilevato dalla Corte d’Appello nella decisione qui impugnata.
Peraltro se è vero che l’imputato ha ricevuto una seconda notificazione dell’avviso di deposito dell’estratto della sentenza contumaciale in data
23.4.2004, si deve comunque dare atto che la decisione della Corte d’Appe-

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 22.10.2013

ho, nel dare rilevanza esclusiva, ex art. 585 cpp, alla prima notificazione, è
corretta, perché gli effetti della notificazione dell’estratto della sentenza
contumaciale derivano dalla data della prima notificazione utile che nella
specie è quella del 3.4.2004. Le ulteriori notificazioni del medesimo atto,
alla stessa parte non sono produttive di ulteriori effetti utili per quest’ultima,
né valgono a rimetterla in termini, trattandosi nella specie di mera reiterazione di un atto che ha già comunque raggiunto il suo scopo e i suoi effetti.
La decisione della Corte d’Appello è pertanto corretta e il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

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