Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5502 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5502 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVANI ALBERTO N. IL 26/01/1960
avverso la sentenza n. 3482/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ye.1:-rt a
che ha concluso per
“life

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. W.

t»e /C L

Data Udienza: 22/10/2013

CAVANI Alberto, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 23.12.2011
con la quale la Corte d’Appello di Bologna lo ha condannato per la
violazione dell’art. 648 cp (fatto commesso il 21.10.2010 alla pena di anni
due di reclusione ed e 600,00 di multa.
Il ricorrente denuncia:
§1.) ex art. 606 F\ comma lett. B) cpp, erronea applicazione dell’art. 159 cp
perché la Corte d’Appello, nel determinare il tempo necessario alla
prescrizione, ha tenuto conto del periodo 13.10.2011 – 23.12.2011,
ritenendolo utile ai fini della “sospensione” della decorrenza dei termini,
non considerando che nella specie si trattava di differimento di udienza
concesso ex art. 108 cpp.
La difesa rileva che nel caso di ritenuta illegittimità del riconoscimento della
dichiarata sospensione di decorrenza dei termini di prescrizione, il reato
contestato sarebbe già estinto, in epoca antecedente alla data della pronuncia
della sentenza di appello.
§2.) ex art. 606 I” comma lett. B) cpp, erronea applicazione dell’art. 159 cpp
perché la Corte d’Appello nel calcolo del termine necessario alla
maturazione della prescrizione del reato contestato, non ha rispettato il
disposto di cui al n. 3 dell’art. 159 cp.
§3.) ex art. 606
comma lett. B) cpp, l’erronea applicazione dell’art. 597
cpp, perchè il trattamento sanzionatorio applicato nella decisione impugnata,
che ha riformato quella di primo grado, appare più grave.
La difesa rileva che il Tribunale, ritenendo più grave il delitto di ricettazione
di cui al capo d) lo aveva condannato, con riferimento al suddetto reato,
ritenuto il più grave ex art. 81 cv. cp, alla pena di anni due di reclusione e
516,00€ di multa.
La difesa sostiene che, il giudice dell’appello, dichiarando prescritto il
delitto di cui al capo d), nonchè i reati satelliti, con esclusione di quello di
cui al capo a) [per il quale è processo in corso] ha rideterminato la pena per
il residuo delitto in termini deteriori rispetto al corrispondente reato di cui
alla lettera D)
RITENUTO IN DIRITTO

Dalla lettura del verbale dell’udienza del 13.10.2011 si rileva che il
difensore dell’imputato, nominato ex art. 97 IV comma cpp ha richiesto la
concessione di un termine a difesa e con ordinanza in pari data la Corte
territoriale lo ha concesso disponendo il rinvio del dibattimento alla data del
23.12.2011 dichiarando peraltro sospesi i termini di decorrenza della
prescrizione.
L’ordinanza è errata nell’applicazione delle regole di diritto. Per
giurisprudenza di questa Corte [v. Cass. Sez 11 11.11.2003 n. 43094 in Ced
Cass. Rv 227370] va confermato il condiviso principio che fra i casi che
determinano la sospensione non possono essere considerati i periodi

MOTIVI DELLA DECISIONE

derivanti da rinvii disposti da esigenze di acquisizione della prova o dal
riconoscimento di un termine a difesa [nello stesso senso: Cass. Sez. IV
20.1.2004 n. 18641 in Ced Cass. Rv 228348; Cass. Sez. VI 5.10.2005 n.
41557 in Ceci Cass. Rv 232835; Cass. Sez. V 2.10.2009 in Ced Cass. Rv
24523; Cass sez. 11 9.2.2011 n. 11559]. Peraltro nel caso in esame il motivo
dedotto dalla parte è inammissibile. Ai sensi dell’art. 586 cpp era onere della
parte impugnare specificatamente l’ordinanza [v. In tal senso negli stessi
termini Cass. Sez. H 20.3.2012 n. 25313 in Ced Cass. Rv 253701]
13.10.2011 in esame. La mancata impugnazione del provvedimento rende
inammissibile il motivo di impugnazione correlato al contenuto della
sentenza la quale riprende, per la parte decisa e qui impugnata un’ ordinanza
dibattimentale che non è stato oggetto di specifico gravame.
Parimenti è inammissibile il secondo motivo. L’articolo 159 cp I^ comma n.
3 prevede che il giudice dichiari sospesa la decorrenza dei termini di
prescrizione qualora sia disposta la sospensione del dibattimento o per
impedimento della parte o del suo difensore o a seguito di richiesta della
parte o del suo difensore.
La stessa disposizione prevedendo che la sospensione non si protragga per
un periodo superiore a 60 giorni nel caso in cui essa sia stata disposta per
impedimento del difensore o della parte, correla il dies a quo del suddetto
termine alla data della prevedibile cessazione della causa di impedimento.
Nel caso in esame, la doglianza formulata dalla difesa non può essere
accolta, perchè la sospensione del dibattimento non è stato determinato da
un “impedimento” della parte o della sua difesa, ma da una “richiesta” di
quest’ultima; in tale ipotesi la legge non pone alcuna limitazione di durata
della sospensione.
Il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
A norma dell’art. 597, comma 3, c.p.p., in caso di impugnazione proposta
dal solo imputato e non anche dalla pubblica accusa, il giudice del gravame
non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, ne’ applicare una
misura di sicurezza nuova o più grave, né prosciogliere l’imputato con
formula meno favorevole, revocare benefici. Il giudice dell’impugnazione
può in ossequio al tradizionale canone iura novit curia, dare al fatto una
qualificazione giuridica più grave, purché non siano comunque superati i
limiti di competenza per materia del giudice di primo grado.
Per la definizione di pena più grave riguardo alla specie, in assenza di
indicazioni da parte dell’art. 597 c.p.p., occorre fare riferimento ai parametri
desumibili dall’art. 17 c.p. Per quanto concerne la quantità della pena, non
può essere aumentata la durata della pena detentiva ed incrementato
l’ammontare della pena pecuniaria, dovendosi tenere conto di come i due
elementi della specie e della quantità operino in modo autonomo ed
indipendente (pena più grave per specie o quantità).
Permane peraltro la questione se per la valutazione della violazione del
principio del divieto della reformatio in pejus, per il caso in cui sia in
discussione la determinazione della pena per un reato continuato, del quale
vengano eliminati (come nel caso di specie) taluni dei reati satelliti, se
debba avere riguardo alla pena complessivamente intesa o se si debba avere
riguardo la pena nelle sue specifiche componenti. In tale caso è necessario

P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza, senza rinvio per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 22.10.2013

che la pena base per il delitto ritenuto più grave, nella decisione di appello,
non preveda un trattamento deteriore rispetto a quella prevista nella
decisione impugnata. In base alla giurisprudenza prevalente di questa Corte
di legittimità [v. Da ultimo Cass. Sez. VI 7.11.2012 n. 4162 in Ced Cass. Rv
254263] va pertanto confermato il principio [già affermato da Cass. SU
27.9.2005 n. 40910 in Ced Cass. Rv 232066] per il quale nel giudizio di
impugnazione se il giudice non è vincolato nella determinazione della pena
per il reato satellite residuo (meno grave) alla quantità di pena già
individuata quale aumento “ex” art. 81, cpv., c.p., tuttavia egli, ex art. 597
cpp, non può comunque irrogare una pena che, per specie e quantità,
costituisca un aggravamento di quella già individuata, nel giudizio
precedente all’annullamento parziale, quale base per il computo degli
aumenti a titolo di continuazione.
Nel caso in esame va osservato che il Tribunale ha stabilito quale pena base
per il reato più grave (ricettazione di cui al capo d) la pena di anni due di
reclusione ed e 516 di multa; il giudice dell’appello a sua volta, ha
condannato l’imputato per il residuo delitto di cui al capo a) (ricettazione)
alla pena di anni due di reclusione ed e 600,00 di multa. Nella specie il
giudice dell’appello ha irrogato all’imputato una pena più grave per
quantità, così incorrendo nella violazione dell’art. 597 cpp.
Va quindi accolto il terzo motivo di ricorso, la sentenza deve essere
annullata per la rideterminazione della pena che potrebbe essere stabilita in
questa sede ai sensi dell’art. 619 cpp.
Va peraltro rilevata la sopravvenuta prescrizione del reato, maturata alla data
del 3.1.2012, con la conseguenza che ex art. 129 cpp deve essere data
prevalenza alla dichiarazione della causa estintiva del reato.

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