Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 550 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 550 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
TANASE NICOLAE nato il 09/04/1984
ASAN IONICA nato il 17/09/1984

avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la decisione in
epigrafe i parziale riforma della decisione di primo grado rideterminava la
pena inflitta a Tanase Nicolae e Asan Ionica in mesi 10 e giorni 20 di
reclusione ed C 240,00 di multa, ciascuno, relativamente ai reati di cui

all’art. 291, ter, comma 1, T.U.L.D. (d.P.R. n. 43/1973) ; accertato il 18
marzo 2010.
2. Ricorrono per Cassazione, i due imputati, tramite difensore,
con un unico motivo di ricorso: inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di nullità, in relazione all’art. 178, lettera C, e 179, cod.
proc. pen. (omessa notifica al difensore di fiducia).
3. Il ricorso è inammissibile per la sua genericità; inoltre risulta
che il difensore ha proposto istanza di differimento orario dell’udienza, e
quindi era a conoscenza della citazione peraltro notificata ai suoi indirizzi
email, pec.
Si sostiene una omessa notifica al difensore di fiducia ma non si
indica quale indirizzo PEC è relativo alla sua attività, e né si specifica il
pregiudizio concreto: «E’ inammissibile, per genericità, il motivo di
ricorso per Cassazione che – lamentando la violazione di norme
processuali in relazione all’art. 601 cod. proc. pen., per l’omessa notifica
all’imputato del decreto di citazione a giudizio, a seguito del rinvio di
ufficio disposto a causa dell’adesione del difensore all’astensione di
categoria – ometta di precisare a quale decreto di citazione si riferisca la
doglianza, e di chiarire quali siano il profilo di vizio dedotto e la richiesta
difensiva» (Sez. 6, n. 17377 del 24/02/2016 – dep. 27/04/2016,
Trippetti, Rv. 26673601; vedi, anche, Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016 dep. 13/01/2017, Bardasu, Rv. 26878501).
Inoltre

l’atto

risulta

notificato

prof,giovanni.grasso(dpec.it;
giovanni._grasso65@pec.ordineavvocaticatania.it

agli

indirizzi

email:

agli art. 110, cod. pen. 2 291 ter, con l’esclusione dell’aggravante di cui

Il difensore in data 7 marzo 2017 ha chiesto il differimento
orario dell’udienza del 7 marzo 2017, senza eccepire altro; quindi la
notifica deve ritenersi valida.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

Piero SAV NI

spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

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