Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 550 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 550 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Palmieri Pasquale, nato il 23.2.1954 a Caivano, avverso l’ordinanza
emessa il 23.3.2012 dal tribunale di sorveglianza di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano.
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FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 23.3.2012 il tribunale di sorveglianza di
Milano rigettava le richieste di rinvio facoltativo dell’esecuzione della
pena ex art. 147, co. 1, n. 2, c.p., e di detenzione domiciliare, ex art.
47-ter, dell’ordinamento penitenziario, avanzate da Palnnieri Pasquale,
detenuto in esecuzione pena in virtù di due sentenze di condanna
divenute definitive.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il Palmieri

Data Udienza: 05/07/2013

lamentando i vizi di cui all’art. 606, co. 1, lett. b), d) ed e), c.p.p., in
relazione agli artt. 125, co. 3, c.p.p., 147, co. 1, n. 2), c.p., 47 ter, I. n.
354 del 1975, 665, co. 5, c.p.p.
2.1 Lamenta, in particolare, il ricorrente la manifesta illogicità del
provvedimento impugnato, laddove, pur riconoscendo la gravità della

evoluzione fatale”), conclude, sulla base degli esiti della perizia
effettuata nel corso del procedimento da uno specialista cardiologo, per
la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime
carcerario, esclusa, invece, dal contenuto della consulenza tecnica di
parte, che ha evidenziato come le menzionate condizioni di salute del
Palmieri, affetto da una pluralità di gravi patologie, non adeguatamente
curate in ambito carcerario, depongono, invece, per l’assoluta
incompatibilità con lo stato detentivo.
Il tribunale ad avviso del ricorrente, non ha fornito una convincente
interpretazione del significato di “grave infermità fisica” e di “malattia
particolarmente grave”, condizioni che giustificano il differimento
dell’esecuzione della pena ovvero la detenzione domiciliare; e lo stesso
dicasi per il contenuto della perizia, che deve valutare non tanto, come
si è verificato nel caso in esame, la compatibilità tra detenzione e
possibilità di cura o se il trasferimento da una struttura carceraria ad
un’altra più attrezzata possa risolvere i problemi di salute del detenuto,
ma solo la gravità della malattia, la sussistenza di un reale pericolo di
vita o di connpromissione irreversibile della salute del detenuto e la
possibilità effettiva per quest’ultimo di fruire, al di fuori della struttura
penitenziaria, di strumenti di cura diversi e più efficaci, idonei ad
assicurargli un vero recupero.
3.

Con requisitoria scritta depositata il 25.10.2012 il sostituto

procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nella persona del
dott. Alfredo Pompeo Viola, concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
5. Il ricorrente deduce, infatti, doglianze attinenti al merito, senza
denunciare illogicità evidenti nella motivazione del provvedimento

2

patologia cui è affetto il Palmieri (“paziente ad alto rischio con possibile

impugnato, ma limitandosi, in sostanza, a contrapporre ai risultati della
perizia disposta d’ufficio, fatti propri dal tribunale di sorveglianza, le
conclusioni cui è giunto il consulente di parte, che il giudice di merito ha,
peraltro, specificamente preso in considerazione, giudicandole non
decisive per l’accoglimento delle richieste difensive.

immune da vizi, ha spiegato le ragioni che militano a favore del
prevalere delle esigenze connesse alla esecuzione della pena su quelle
attinenti alla salute del condannato, incentrate sulla possibilità che le
patologie da cui è affetto il Palmieri siano “ampiamente” fronteggiate
all’interno dell’ambiente carcerario, disponendo l’amministrazione
penitenziaria di centri clinici specializzati in materia cardiologica, e sulla
finalità special-preventiva della pena, particolarmente intensa nel caso
in esame, in considerazione della spiccata pericolosità sociale del
ricorrente, che ha “improntato la sua condotta di vita alla sistematica
esecuzione di traffici di ingenti partite di materiali droganti,
organizzando per la esecuzione dei traffici medesimi financo apposita
associazione criminale gestita con caratteristiche di imprenditorialità”,
fatti per i guaii egli ha riportato severe condanne.
In tal modo il giudice di merito, conformandosi ai rilievi contenuti nella
sentenza con cui il Supremo Collegio, in data 30.9.2011 annullava una
precedente ordinanza di rigetto del medesimo tribunale di sorveglianza,

ha

puntualmente adempiuto al suo obbligo di motivazione sulla

insussistenza dei presupposti per disporre il rinvio dell’esecuzione della
pena ovvero la detenzione domiciliare.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va,
dunque, dichiarato inammissibiie, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese dei procedimento e della somma di euro 500,00
a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che
l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di
ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione
delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n.
186 dei 13.6.2000).

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Ed invero il tribunale di sorveglianza, con motivazione approfondita ed

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5.7.2013

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