Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 55 del 19/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 55 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Salvatore FRONTOSO, nato a Caserta il 7 marzo 1970;

avverso il decreto del 2 novembre 2015 pronunciato da Magistrato di
sorveglianza di Avellino;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato;

Data Udienza: 19/12/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Avellino
ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell’art.
35-ter, comma 1, Ord. pen., con il quale veniva richiesta l’attivazione dei rimedi
risarcitori previsti dal medesimo articolo.

provvedimento impugnato formulando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art.
606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., lamentando che il Magistrato di
sorveglianza abbia dichiarato il difetto di attualità del pregiudizio.
3. Il ricorso è fondato.
Il reclamo del detenuto avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del
rimedio risarcitorio previsto dall’art.

35-ter,

Ord. pen. è stato dichiarato

inammissibile dal Magistrato di sorveglianza con la procedura semplificata
prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., norma – espressamente
richiamata dall’art. 35-bis, comma 1, Ord. pen. – che consente di evitare la
fissazione dell’udienza camerale e il conseguente contraddittorio delle parti nelle
ipotesi di manifesta infondatezza del reclamo per difetto delle condizioni di legge
ovvero perché lo stesso costituisce mera riproposizione di una richiesta già
rigettata, basata sui medesimi elementi.
Il ricorso alla procedura de plano determina l’assenza di contraddittorio,
tanto che la norma che la prevede deve ritenersi di stretta interpretazione e la
sua applicazione deve essere circoscritta ai soli casi in cui la presa d’atto della
mancanza delle condizioni di legge non richieda né accertamenti di tipo
conoscitivo – posto che l’attivazione di un qualsivoglia potere istruttorio, anche
d’ufficio, deve trovare la sua necessaria esplicazione nella procedura partecipata
disciplinata dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. – né valutazioni discrezionali,
in fatto o in diritto (Sez. 1 n. 35045 del 18/04/2013, Rv. 257017).
3.1. Dal testo del provvedimento impugnato emerge che la decisione di
inammissibilità del reclamo si è basata sull’esame e sulla valutazione, in assenza
di contraddittorio con la parte, di materiali istruttori acquisiti d’ufficio
(informazioni fornite dal direttore dell’istituto penitenziario), che hanno
consentito al Magistrato di sorveglianza di ritenere infondata la prospettazione
del ricorrente sulla scorta di un giudizio di merito.
2

2. Ricorre Salvatore Frontoso, personalmente, che chiede l’annullamento del

Il provvedimento di inammissibilità impugnato ha dunque natura sostanziale
di provvedimento di rigetto; esso non poteva essere emesso nelle forme
semplificate dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.: ciò ha privato il reclamante
del diritto al contraddittorio nel procedimento di prima istanza, nell’ambito del
doppio grado di giurisdizione di merito in cui si articola la procedura di reclamo

restituito mediante l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.
Osserva il Collegio che, erroneamente, il Magistrato di sorveglianza ha
provveduto a sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dichiarando
inammissibile il reclamo proposto compiendo, sia una valutazione attinente la
attualità del pregiudizio – che non costituisce condizione di accoglibilità della
domanda riparatoria di cui all’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. (Sez. 1,
Sentenza n. 876 del 16/07/2015 dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265856) -, sia una
attività istruttoria senza contraddittorio, attività tutte che non possono essere
effettuate con la procedura de plano adottata.
Il Magistrato di sorveglianza, cui il procedimento viene trasmesso a seguito
di annullamento con rinvio, si atterrà al sopra esposto principio di diritto.
P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Magistrato di
sorveglianza di Avellino.
Così deciso il 19 dicembre 2016.

disciplinata dall’art. 35-bis, Ord. pen., diritto nel quale il ricorrente deve essere

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