Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5490 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5490 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
LODETTI MARCO N. IL 14/04/1987
avverso la sentenza n. 2503/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
04/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
le),kesentite le conclusioni del PG

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bergamo con
sentenza 4.6.2013 ha dichiarato, ai sensi dell’art. 425 cpp, non doversi procedere nei
confronti di Lodetti Marco in ordine al reato di cui all’art. 73 DPR n. 309/1990 perché
il fatto non sussiste. Dopo avere ricostruito il fatto e riportato ampi brani di
giurisprudenza sul concetto di inoffensività della condotta, il giudice di merito ha
osservato che la condotta contestata (coltivazione di 13 piantine di cannabis sativa),

garage di casa appare del tutto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma
incriminatrice ed ha ritenuto che tale situazione si riproporrebbe negli stessi termini,
in sede dibattimentale, portando all’assoluzione dell’imputato.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia ricorre per la cassazione
della sentenza denunziando la manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione nonchè la violazione dell’art. 425 cpp. Secondo il ricorrente
l’affermazione di inoffensività contenuta nella sentenza appare illogica e
contraddittoria rispetto a quanto affermato successivamente riguardo agli esiti delle
indagini di p.g. e in ordine all’effettivo contenuto della relazione di analisi e degli
ulteriori atti di indagine citati (in particolare verbale di s.i.t rese dalla madre
dell’imputato e verbale di perquisizione). Critica quindi la prognosi formulata di GIP
relativa all’ulteriore sviluppo processuale osservando, al contrario, che l’incertezza
manifestata (per effetto del mancato accertamento della sottospecie delle piante di
canapa) ben avrebbe potuto essere colmata con una successiva perizia, con esito
processuale ben diverso da quello inopinatamente prognosticato dal GIP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della pronuncia della
sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p., quale parametro di valutazione, non deve
utilizzare quello dell’innocenza dell’imputato, ma quello dell’impossibilità di sostenere
l’accusa in giudizio, con la conseguenza che l’insufficienza e la contraddittorietà degli
elementi acquisiti ai sensi dell’art. 425 cod.proc.pen. debbono avere caratteristiche tali
da non poter essere ragionevolmente considerate superabili (tra le varie, cfr. Sez. 6,
Sentenza n. 5049 del 27/11/2012 Cc. dep. 31/01/2013 Rv. 254241; Sez. 6, Sentenza
n. 10849 del 12/01/2012 Cc. dep. 20/03/2012 Rv. 252280; cass. Sez. 4, Sentenza n.
43483 del 06/10/2009 Cc. dep. 13/11/2009 Rv. 245464; Sez. 5, Sentenza n. 22864
del 15/05/2009 Cc. dep. 03/06/2009 Rv. 244202).
La Corte costituzionale ha più volte affermato che le modifiche apportate alla
disciplina della udienza preliminare non ne hanno modificato la funzione assegnata
ad essa, nel disegno del codice, nella quale “l’apprezzamento del giudice non si
sviluppa.., secondo un canone, sia pur prognostic t di colpevolezza o innocenza, ma
2

per la modestia e l’arretratissimo grado di maturazione delle piantine coltivate nel

si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare… se risulti o meno necessario
dare ingresso alla successiva fase del dibattimento” (sent. n. 82 del 1993; sent. n.
71 del 1996; sent. n. 51 del 1997;ord. n. 185 del 2001): la funzione dell’udienza
preliminare resta, quindi, pur sempre quella di verificare l’esistenza dei presupposti
per l’accoglimento della domanda di giudizio formulata dal P.M. Come hanno
sottolineato le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 39915 del
30/10/2002, Vottari, in motivazione), anche l’obiettivo arricchimento, qualitativo e

attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421-bis e 422
bis cod. proc. pen., non attribuisce infatti allo stesso il potere di giudicare in termini
di anticipata verifica della innocenza- colpevolezza dell’imputato, poiché la
valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli
elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell’art. 425,
“è sempre e comunque diretta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo
prognostico, divenuta più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la
sostenibilità dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilità del
dibattimento”.
Non è ovviamente irrilevante se, all’udienza preliminare, emergono prove che,
in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all’assoluzione dell’imputato,
ma il proscioglimento deve essere, dal giudice dell’udienza preliminare, pronunziato
solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in
dibattimento dall’acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile
rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti (Sentenza n. 10849 del 12/01/2012
cit.; Sez. 4, n. 43483 del 06/10/2009, Pontessilli, Rv. 245464).
Quindi, il quadro probatorio e valutativo delineatosi all’udienza preliminare
deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile. Il giudice dell’udienza preliminare,
dunque, ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei
casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece
pervenire ad una diversa soluzione.
Pertanto, l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi, che legittimano
la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425 cod. proc.
pen., comma 3, devono avere caratteristiche tali da non poter essere
ragionevolmente considerate superabili nel giudizio.
In definitiva, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente
insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio per l’esistenza di prove positive di
innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di
non luogo a procedere non è consentita quando l’insufficienza o contraddittorietà
degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento.

3

quantitativo, dell’orizzonte prospettico del giudice, rispetto all’epilogo decisionale,

Essendo il ricorso incentrato su vizio di motivazione, trova altresì applicazione il
principio generale secondo cui il controllo del giudice di legittimità sui vizi della
motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva
tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez.
terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528). Ancora, la giurisprudenza ha

denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu
ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo
logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del
20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999,
Spina, RV. 214794).
Ebbene, nel caso di specie, il GIP di Bergamo ha fondato il suo convincimento
ritenendo, sulla scorta della giurisprudenza anche a sezioni unite di questa Corte,
l’inoffensività della condotta rispetto ai beni giuridici tutelati dalla norma sostanziale
(art. 73 DPR n. 309/1990) ed a tal fine ha considerato la modestia e l’arretratissimo
grado di maturazione delle 13 piantine (che l’imputato coltivava nel garage della
propria abitazione), desumendola dalle risultanze della relazione svolta dal Direttore
del locale Orto Botanico il quale, premessa l’impossibilità di stabilire, in base
all’analisi morfologica se trattasi di canapa comune o marijuana, aveva a sua volta
ritenuto, per l’arretrato grado di maturazione, di non potere espletare ulteriori
indagini tese ad accertare la presenza del principio attivo Delta 9-THC
Un tale percorso argomentativo appare esauriente perché – partendo da un
puntuale accertamento in fatto sulla qualità e sullo stato delle piantine sequestrate dà conto della insuperabilità, in una futura fase dibattimentale, dell’insufficienza degli
elementi probatori raccolti (insufficienza relativa appunto alla precisa individuazione
della sottospecie).
Il ricorso invece tende unicamente a proporre una diversa valutazione delle
risultanze processuali acquisite nel corso delle indagini preliminari e poste a base
della decisione impugnata, contrapponendo in definitiva una opposta prognosi sui
futuri sviluppi dibattimentali, senza però neppure spiegare in che modo una perizia
potesse dare i risultati favorevoli all’accusa, laddove invece l’accertamento eseguito
da un tecnico qualificato aveva motivatamente escluso proprio la fattibilità di ulteriori
indagini.

P.Q.M.
4

affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio

dichiara inammissibile il ricorso del PG.

Così deciso in Roma, il 19.12.2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA