Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 548 del 03/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 548 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PINTO GIUSEPPE N. IL 19/11/1963
avverso la sentenza n. 549/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
09/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. a.to vjj,v tti,
che ha concluso per tt_ R tcàrro
4 L 2.( c oder

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/6/2014 la Corte di appello di Bari parzialmente
riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 21/5/2010 nei
confronti di Masulli Pietro e Pinto Giuseppe e, riqualificato il fatto ai sensi dell’art.

319-quater cod. pen., concessa l’attenuante di cui all’art. 323-bis, condannava i
predetti alla pena di anni uno di reclusione ciascuno.

Con unico motivo denunciava erronea applicazione dell’art. 319-quater cod.
pen. agli effetti dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Deduceva che alla stregua di quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen. si fonda sull’induzione
indebita caratterizzata dall’assenza di minacce e dal fine di un vantaggio indebito
in capo al privato, di cui è prevista la punibilità.
Il privato, secondo tale impostazione, approfitta dell’abuso induttivo per
perseguire il proprio indebito tornaconto personale.
Nel caso di specie il privato non aveva tratto vantaggio e non aveva evitato
un danno qualificabile come ingiusto, ma aveva posto in essere un rapporto
sinallagmatico non inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 319-quater cod.
pen. salva la ravvisabilità di fattispecie diverse, nemmeno considerate dalla
Corte territoriale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte territoriale ha proceduto alla riqualificazione dei fatti ma non
anche alla ricostruzione della vicenda, per la quale deve farsi riferimento alla
sentenza di primo grado, fondata sulle dichiarazioni di Corcella Francesco,
Corcella Luigi e Corcella Gennaro.
E’ stato dunque accertato che dopo la morte di Corcella Ruggiero i parenti
intendevano sistemare la salma nello stesso loculo dell’ascendente di lui, previa
collocazione di costui in un nuovo apposito contenitore di zinco, con nuova
iscrizione sulla lapide.
Corcella Francesco aveva interloquito la domenica 17 febbraio 2008 con
Pinto Giuseppe all’ingresso del cimitero: il predetto aveva chiesto la somma di
euro 1.100,00 per la sistemazione della salma nel modo indicato.
Il martedì successivo Corcella Francesco aveva appreso che lo zio Corcella
Luigi e il fratello Corcella Gennaro avevano versato la somma nelle mani del
Pinto e del coimputato Masulli Pietro, senza che peraltro i predetti avessero
2

2. Presentava ricorso il difensore dell’imputato Pinto.

spiegato la ragione di quell’importo, non accompagnato da alcun documento
giustificativo. In prosieguo, a causa delle forti rimostranze, era stata restituita
una parte di quella somma.
Secondo il Tribunale (cfr. pag. 4 «i funzionari costringevano i privati, odierne
persone offese, ad aderire al pagamento prospettando implicitamente che non
sarebbero erogati i servizi richiesti..» .

2. La Corte territoriale ha nitidamente chiarito che il denunciante e i suoi

Sul punto il ricorso non formula censure.
D’altro canto lo stesso ricorrente prospetta che la famiglia Corcella non
intendeva realizzare un indebito tornaconto personale, ma semplicemente
realizzare una legittima pretesa.

3. Tali elementi risultano, come si vedrà, dirimenti ai fini della esatta
qualificazione del fatto.
3.1. Originariamente era stato contestato agli imputati il delitto di
concussione di cui all’art. 317 cod. pen., essendo peraltro pacifico che i predetti
rivestivano la qualità di pubblici ufficiali.
Il primo Giudice aveva pronunciato condanna per il delitto di concussione
ma la Corte territoriale, dopo l’entrata in vigore della legge 190 del 2012, che ha
modificato l’art. 317 cod. pen., introducendo l’art. 319-quater, che punisce sia la
condotta di induzione posta in essere dall’intraneus sia, con pena minore, la
dazione di denaro o di altra utilità da parte dell’extraneus, ha riqualificato il fatto
ai sensi dell’art. 319-quater cod. pen.
Ha in particolare osservato la Corte che la condotta di induzione, secondo
quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, si configura come
persuasione, suggestione, pressione morale con più tenue valore condizionante
della libertà di determinazione del destinatario, il quale disponendo di più ampi
margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della
prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un
tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.
Ha in concreto rilevato la Corte territoriale che sarebbe stato indifferente il
mancato ricorso ad una minaccia, rilevando invece il fatto che i Corcella fossero
stati indotti a corrispondere una somma, richiesta per risolvere velocemente e
senza intoppi il problema rappresentato dalla necessità, per forza di cose
stringente, di tumulare la salma di Corcella Ruggiero.
3.2. Siffatto ragionamento è stato contestato dal ricorrente che vi ha
rilevato una contraddizione, non essendo emerso l’indebito tornaconto personale
3

familiari non avevano mai avuto dubbi che la somma richiesta non fosse dovuta.

dei denuncianti, che avrebbe potuto giustificare la qualificazione ai sensi dell’art.

319-quater.

4. Deve al riguardo rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte di cassazione
(Cass. Sez. U. n. 12228 del 24/10/2013, dep. nel 2014, Maldera, rv. 258470)
hanno chiarito che, dopo le modifiche introdotte dalla legge 190 del 2012,
l’ipotesi della concussione di cui all’art. 317 cod. pen. presuppone l’abuso
costrittivo dell’intraneus, in forza del quale si verifica una «eterodeterminazione

altrimenti non sarebbe stata compiuta o ad astenersi dal compiere un’azione che
altrimenti sarebbe stata compiuta.
Non rileva tanto la forma della pressione esercitata dall’intraneus, quanto la
sua maggiore o minore gravità, dovendosi valutare la qualità della scelta dinanzi
alla quale l’extraneus viene posto.
L’essenza della costrizione si risolve dunque in una minaccia, non
necessariamente formulata in termini brutali, ben potendosi apprezzare anche
formule velate, allusive, che possiedano tuttavia una carica intimidatoria analoga
alla minaccia esplicita.
Per effetto di ciò deve essere prospettato alla vittima un danno ingiusto, tale
da porre il soggetto passivo in una condizione di sostanziale mancanza di
alternativa, in modo che lo stesso intenda evitare il danno minacciato offrendo la
disponibilità a dare o promettere una qualche utilità che si sa non essere dovuta.
In tal modo il dato saliente dell’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 317 cod.
pen. risiede nell’antigiuridicità del danno prospettato e nell’assenza di un
movente opportunistico di vantaggio indebito per il privato.
La stessa sentenza ha rilevato per contro che l’ipotesi dell’induzione di cui
all’art. all’art.

319-quater va ravvisata in primo luogo nell’assenza di una

minaccia costrittiva e in secondo luogo nel vantaggio indebito, che assurge al
rango di «criterio di essenza» della fattispecie induttiva e giustifica la punibilità
dell’indotto.
In tale quadro sono stati analizzati anche alcuni casi che rappresentano
«zone grigie», nelle quali si può ravvisare una commistione di minaccia-offerta o
minaccia-promessa.
Tra le altre è stata considerata l’ipotesi del pubblico funzionario che
subordini la tempestiva evasione di una legittima richiesta del cittadino al
pagamento dell’indebito, lasciando intendere che in difetto potrebbe sorgere
qualche difficoltà: in tale caso è stato ravvisato il delitto di concussione, che però
potrebbe sfumare, in favore dell’induzione di cui all’art. 319-quater, qualora sulla
base di una valutazione approfondita della dinamica relazionale si evidenzi
4

dell’altrui volontà», in quanto si obbliga taluno a compiere un’azione che

k

l’assenza di una effettiva coazione della parte privata, la quale mostrando
disponibilità all’interlocuzione con la controparte pubblica, per averne colto i
significati sottintesi, decida di privilegiare la via breve del pagamento illecito non
solo per superare la contingente difficoltà ma anche per ingraziarsi la
benevolenza del funzionario e assicurarsi pro futuro la trattazione preferenziale
delle proprie pratiche.

5. Orbene, la ricostruzione della vicenda operata dal primo Giudice e

Quest’ultimo era stato infatti segnato da due fondamentali elementi: una
situazione di cogente e urgente necessità di intervento, al fine di sistemare la
salma del defunto Corcella Ruggiero; l’indebita richiesta da parte degli imputati
di una somma non dovuta, per procedere a quella sistemazione, in relazione alla
quale i soggetti passivi non perseguivano alcun indebito tornaconto, essendo
stata riconosciuta anche nel ricorso la legittimità di quella pretesa.
La richiesta indebita di una somma nettamente eccedente il dovuto, come
tale immediatamente percepita dai soggetti passivi, si poneva in correlazione con
un’attività cui in realtà i funzionari non avrebbero potuto frapporre ostacoli:
quella richiesta costituiva dunque il risultato di un abuso, originato dallo
sfruttamento di una situazione di cogente necessità, tale da privare i soggetti
passivi di una reale alternativa.
Ed allora avrebbe dovuto ritenersi che la richiesta sottendesse una minaccia,
insita nel condizionamento di un’attività doverosa al pagamento di una somma
non dovuta, con il risultato di costringere i soggetti passivi all’esborso, al fine di
realizzare il loro legittimo interesse, che non avrebbe potuto essere
diversamente soddisfatto.
In un tale quadro sarebbe paradossale ipotizzare nella vigenza dell’art. 319quater una penale responsabilità dell’extraneus.
Al contrario la situazione risulta connotata dallo sfruttamento di una
situazione di cogenza e necessità, che si salda con la volontà dell’intraneus di
trarre da essa un indebito vantaggio e con il conseguente danno ingiusto per
l’extraneus, sostanzialmente privato di una reale facoltà di scelta.
Né si sarebbe potuto nel caso di specie prospettare che il privato avesse
agito in vista di un potenziale indebito tornaconto futuro, trattandosi di vicenda
destinata ad esaurirsi in quell’unico contatto con quei pubblici funzionari.
Ciò significa che il fatto era caratterizzato da abuso costrittivo, seppur nella
forma della minaccia implicita, tale comunque da porre il privato nella condizione
di dover soggiacere.

5

assecondata dalla Corte territoriale, non autorizzava la riqualificazione del fatto.

Se dunque è vero, come rilevato nel ricorso, che non ricorreva un vantaggio
ingiusto del privato, deve nondimeno inquadrarsi tale elemento nella
complessiva ricostruzione della vicenda, operata dai giudici di merito.
Per tale via deve giungersi alla riqualificazione del fatto nei termini di cui
all’originaria contestazione ex art. 317 cod. pen., il che rende l’operazione di per
sé legittima, non equivalendo ad una nuova qualificazione, la quale postulerebbe
in sede di legittimità il previo contraddittorio.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Riqualificato il fatto come fattispecie di cui all’art. 317 c.p., come
originariamente contestato, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3/12/2015

6

6. In conclusione, previa riqualificazione, si impone il rigetto del ricorso, con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA