Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5475 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5475 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VALLO DELLA LUCANIA
nei confronti di:
DI BIANCO ANTONIO N. IL 06/01/1932
avverso la sentenza n. 1763/2010 TRIBUNALE di VALLO DELLA
LUCANIA, del 01/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 1 /02
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO I FATTO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza dell’i/3/2013, ha assolto
Antonio Di Bianco dal reato ex art. 349 cod.pen ascrittogli.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il

-difetto di valutazione delle emergenze istruttorie; in particolare il
decidente ha ignorato la deposizione della teste Teresa D’Onofrio, la
quale ha dichiarato di avere constatato de visu la violazione dei sigilli,
attribuendo predominante credibilità alla dichiarazione testimoniale del
M.Ilo Di Grazia, il quale ha effettuato il sopralluogo, solo,
successivamente alla commissione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, svolta nella impugnata pronuncia, si
palesa del tutto logica e corretta, con puntuali richiami alle emergenze
processuali ( deposizione testimoniale Kilo Di Grazia ).
In sintesi con il motivo di annullamento il p.m. contesta la valutazione
effettuata dal Tribunale delle prove addotte ed assunte in dibattimento,
sostenendo che, se fossero state correttamente lette, avrebbero dovuto
indurre il decidente ad affermare la colpevolezza del prevenuto in ordine

Tribunale di Vallo della Lucania, con il seguente motivo:

al reato allo stesso contestato.
La censura non può trovare ingresso, in quanto con essa si tende a una
rianalisi degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali a
questa Corte è precluso procedere a nuovo esame estimativo: esula,
infatti, dai poteri del giudice di legittimità quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è,

l

A,

in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il
vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ( ex
multis Cass. S.U. 2/7/1997, n. 6402).
Né, peraltro, la modifica all’art. 606, lett. e), cod.proc.pen., per effetto
valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta
che la rispondenza di dette valutazioni alle acquisizioni processuali può
essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a
condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti
rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad
essi sia percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al
riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che
siano apprezzabili le minime incongruenze ( Cass. 14/6/2006, n. 20245).
Nella specie il Tribunale ha rilevato come, sulla scorta della prova
testimoniale del M.Ilo Di Grazia, sentito all’udienza del 9/3/2012, non
possa dirsi provata la condotta denunziata a carico del Di Bianco: il
predetto teste ha dichiarato di non avere rinvenuto alcuno sui luoghi
della presunta violazione, né di avere rilevato mutazione degli stessi o
altro dato obiettivo, tale da ricondurre all’imputato il crimine per cui si
procede. Conseguentemente, a giusta ragione, il decidente ha assolto il Di
Bianco dal reato ascrittogli, sia pure in via dubitativa, ex art. 530, co. 2,
cod.proc.pen..
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del p.m..
Così deciso in Roma il 5/12/2013.

della L. 46/2006, consente a questa Corte di sovrapporre la propria

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