Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 547 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 547 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELE GIUSEPPE SALVATORE nato il 16/10/1967 a COPERTINO

avverso la sentenza del 19/01/2017 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Lecce, con la decisione in epigrafe indicata
condannava Giuseppe Salvatore Mele alla pena di C 3.500,00 di
ammenda, relativamente ai reati contestati di cui agli art. 64, comma 1,
lettera A, C, D, E, 71, comma 3, lettera A (ritenuto in sentenza l’art. 71,
comma 1) e 17, comma 1, lettera A, d. Igs. 8172008 – unificati con la

2.

Ricorre per Cassazione, l’imputato, tramite difensore, con

distinti motivi di ricorso: violazione di legge, art. 521 e 522 cod. proc.
pen. e mancanza di, contraddittorietà e manifesta illogicità delòla
motivazione; violazione di legge, d. Igs. 758/1994, art. 42, 43 e 48 cod.
pen. e art. 27, Cost.; art. 192 e 125 cod. proc. pen. mancanza,
contraddittorietà

e

manifesta

illogicità

della

motivazione,

con

travisamento della prova (il 15 novembre 2012 il ricorrente è cessato
dalla carica di amministratore, e quindi non può ritenersi responsabile del
mancato pagamento delle rate); violazione di legge, art. 131 cod. pen.
travisamento della prova, mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, con successiva memoria il ricorrente ha
illustrato i motivi di ricorso e ha chiesto anche l’applicazione della
prescrizione.
3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei

motivi, e per la sua genericità, articolato in fatto.
Nessuna violazione del contraddittorio in quanto il giudice dà atto
solo di un errore materiale di articolo, senza modifica dell’imputazione nei
termini di contestazione del fatto («l’indicazione deve ritenersi erronea in
quanto il comma 3, dell’art. 71 non prevede fattispecie suddivise in
lettere; la contestazione deve più correttamente riferirsi alla violazione
dell’art. 71, comma 1, che prevede l’obbligo del datore di lavoro di
mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di
cui all’allegato … dato che questa era la condotta che è stata censurata
dagli ispettori …»).
Del resto non è stata neanche prospettata, con il ricorso per
Cassazione, una lesione concreta del contraddittorio e di esigenze

continuazione -. Accertati il 23 gennaio 2012.

probatorie (vedi Sez. 3, n. 22296 del 09/03/2017 – dep. 09/05/2017,
P.G. in proc. Bavila, Rv. 26999201).
3. 1. Al momento degli accertamento il ricorrente era
amministratore e le successive vicende (omesso pagamento delle rate
per l’estinzione) non rilevano sulla sua responsabilità di autore del reato,
come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata.

fatto la sentenza impugnata con adeguata motivazione esclude
l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. «trattandosi di una pluralità di
violazioni che impedisco nodi qualificare la condotta come non abituale»;
i comportamenti successivi alla commissione dei reati (adempimento
delle prescrizioni) del resto non rilevano per l’applicazione del 131 bis,
cod. pen.
4.

Relativamente alla prescrizione il relativo motivo è stato

proposto solo con la memoria, e quindi risulta inammissibile: «Al
ricorrente in cassazione non è consentito, con i motivi nuovi di cui all’art.
611 cod. proc. pen., dedurre una violazione di legge se era stato
originariamente censurato solo il vizio di motivazione.» (Sez. 5, n. 14991
del 12/01/2012 – dep. 18/04/2012, P.G. in proc. Strisciuglio e altri, Rv.
25232001).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017
Il Consigliere estensore

Il Presi

3. 2. Relativamente all’applicazione della particolare tenuità del

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