Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5468 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5468 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– SORRENTINO MARCELLO, n. 9/06/1975 a NAPOLI

avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI in data 15/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Cons. Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio dell’impugnata sentenza per intervenuta oblazione amministrativa;
udite le conclusioni dell’Avv. F. Trofino, del Foro di Napoli, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

j/7

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. SORRENTINO MARCELLO ha proposto, a mezzo del difensore – procuratore
speciale cassazionista, tempestivo ricorso avverso la sentenza del Tribunale di
NAPOLI in data 15/01/2013, depositata in data 29/01/2013, con cui il medesimo

continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, per una serie di
violazioni contravvenzionali previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 18,
comma 1, lett. d) e 55; artt. 36 e 55; artt. 37 e 55), in particolare perché, quale
titolare della ditta “ESSE 2000 di Sorrentino Marcello”, esercente attività edilizia
e datore di lavoro presso il cantiere di Napoli via Partenope 7: a) non provvedeva
a fornire al lavoratore Bozza Pietro tutti i dispositivi di protezione individuale
necessari rispetto alle attività cui egli stesso era effettivamente adibito (nella
specie, applicazione di decorazioni in gesso a pareti e soffitti); b) ometteva di
fornire al lavoratore predetto un’adeguata informazione sui rischi per la salute e
la sicurezza in generale e sui rischi correlati all’attività lavorativa in concreto
svolta; c) ometteva di fornire al predetto lavoratore un’adeguata formazione sui
concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione aziendale); in Napoli, il
23/02/2010.

2. Ricorre avverso la predetta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore procuratore speciale cassazionista, deducendo un unico motivo di ricorso, di
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, in particolare, la violazione dell’art. 606, lett. B) e c), c.p.p. in
relazione all’art. 129 c.p.p. e 21, D. Lgs. n. 758/94; in sintesi, si duole il
ricorrente per non aver la Corte di merito dichiarato estinto il reato nonostante
egli avesse tempestivamente provveduto al pagamento della somma
determinata dall’organo di vigilanza a titolo di oblazione, come emerge
dall’avvenuto deposito del mod. F23 da cui risulta l’avvenuto versamento della
somma di C 4100,00 in data 20/05/2010, ossia entro il termine di gg. 30 dalla
data della notifica (19/04/2010).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2

imputato è stato condannato alla pena di C 1200,00 di ammenda, ritenuta la

4.

Ed invero, emerge dall’impugnata decisione e dagli atti valutati da questa

Corte che, a seguito di un sopralluogo ispettivo eseguito dall’Ispettorato
provinciale del lavoro di Napoli presso il cantiere della ditta di cui l’imputato era
rappresentante, venivano impartite, secondo la procedura descritta dal D.Lgs. n.
758/1994, una serie di prescrizioni per regolarizzare le difformità riscontrate;

dell’art. 20 del D. Lgs. n. 758/1994, comunicato dall’ufficio competente in data
10 novembre 2010, non risultava in dibattimento (dalle dichiarazioni del teste
Montone) che il ricorrente avesse provveduto al versamento della somma di C
4100,00, determinata a titolo di definizione amministrativa delle violazioni
accertate; che, diversamente, la difesa del ricorrente produceva copia del MOD
F23 da cui risultava l’avvenuto pagamento della somma indicata, comprensiva
degli accessori di legge, versamento peraltro tempestivamente effettuato il 20
maggio 2010, ossia nel termine di gg. 30 dalla data della notifica (eseguita in
data 19 aprile 2010) del verbale con cui il ricorrente veniva ammesso al
pagamento dell’indicata somma.

5. Segue, pertanto, a norma dell’art. 24 del D. Lgs. n. 758/1994, l’intervenuta
estinzione delle violazioni ascritte, con conseguente annullamento senza rinvio
dell’impugnata sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
oblazione amministrativa.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013

Il Consi liere est.

Il Presidente

che, nonostante l’avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite ai sensi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA